Riforma dello sport: “habemus papam”

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In breve

Finalmente in Gazzetta Ufficiale (serie generale n. 206 del 4 settembre 2023) il “correttivo-bis”: Decreto Legislativo n. 120 del 29 agosto 2023.

Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

In data 26 luglio u.s. è stato approvato in via definita dal Consiglio dei Ministri il decreto così detto “correttivo bis”, recante disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28.02.2021. Nonostante ci sia voluto oltre un mese, ieri il decreto è finalmente stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, pertanto, di seguito si riporta un primo contributo per riepilogare le novità introdotte dal D.Lgs. n. 120 del 29.08.2023, c.d. decreto “correttivo bis”, appena approvato, cui seguiranno ulteriori approfondimenti sulle singole tematiche.

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A) ADEGUAMENTO STATUTI

È stato individuato un termine entro il quale i Sodalizi sportivi dovranno provvedere all’adeguamento degli statuti al fine di renderli conformi alle previsioni di cui al D.Lgs. 36/2021, fissando la scadenza per l’adempimento di tale obbligo al 31.12.2023.

In caso di mancata conformità dello statuto alle nuove norme in vigore, si rammenta che è prevista l’inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive (RAS) o la cancellazione del Sodalizio sportivo iscritto in precedenza.

B) IMPOSTA REGISTRO PER ADEGUAMENTO STATUTI

È stata introdotta l’esenzione dall’imposta di registro qualora il Sodalizio sportivo disponga la revisione dello statuto al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al D.Lgs. 36/2021.

C) SEDE SOCIALE E DESTINAZIONE D’USO

È stata introdotta anche in ambito sportivo l’agevolazione già prevista per gli Enti del Terzo Settore in merito alle sedi sociali, prevedendo anche per le ASD/SSD la compatibilità della sede con tutte le destinazioni d’uso.

Tale disposizione risulterà di particolare rilievo per alcune discipline (quali, ad esempio, il golf e l’equitazione) che, da sempre, proprio per le peculiarità dell’attività sportiva, si trovano a confrontarsi con problematiche inerenti alle destinazioni d’uso dei fondi che rivestono le caratteristiche necessarie allo svolgimento della disciplina in questione (solitamente fondi agricoli). Seguiranno approfondimenti specifici sul tema.

D) DEFINIZIONE CATEGORIA DEI “LAVORATORI SPORTIVI”

Sono state ulteriormente precisate le categorie dei soggetti che possono essere destinatari di prestazioni inquadrabili come lavoro sportivo, affiancando alle ASD/SSD, inizialmente previste, anche le FSN/DSA/EPS, nonché il CONI, il CIP e Sport e Salute Spa.

Per quanto concerne le figure di lavoratori sportivi, oltre alle sette tipizzate e indicate nel D.Lgs. 36/2021 (ovvero l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara), è stato precisato che è inquadrabile come lavoratore sportivo anche chi eserciti una mansione prevista nei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva della FSN o DSA di riferimento (non è, quindi, sufficiente che tali mansioni siano indicate in Delibere federali), tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva.

L’elenco delle mansioni, in tal modo determinato, dovrà essere trasmesso al Dipartimento per lo sport dalle FSN o DSA di riferimento, per il tramite del CONI e del CIP, ciascuno per le rispettive competenze, e dovrà essere approvato con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministero del lavoro. Una volta istituito, l’elenco sarà tenuto ed aggiornato a cura del Dipartimento per lo Sport, sulla base dei dati trasmessi dalle FSN e DSA, tramite il CONI e il CIP, entro il 31 dicembre di ogni anno.

È stato, inoltre, precisato che non potranno essere considerati lavoratori sportivi coloro che svolgano “una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali” (quindi non potranno, ad esempio, essere inquadrati come lavoratori sportivi il fisioterapista, il giornalista ecc.).

E) DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Qualora il collaboratore con il quale si intende instaurare un rapporto di lavoro sportivo sia titolare di un pubblico impiego, resta confermato l’obbligo di dover richiedere (ed ottenere) un’autorizzazione alla Pubblica Amministrazione di appartenenza, prima dell’inizio del rapporto di lavoro con il Sodalizio sportivo.

Il decreto correttivo appena approvato ha, però, introdotto un’importante novità in merito, ovvero l’applicabilità della disciplina del “silenzio-assenso”; la nuova formulazione dell’art. 25, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 prevede, infatti, che il collaboratore debba presentare una richiesta di autorizzazione alla propria Amministrazione Pubblica di appartenenza, la quale avrà trenta giorni dalla ricezione dell’istanza per accettare o rigettare la domanda. Decorso tale termine, senza risposta da parte della P.A., l’autorizzazione si intenderà comunque accordata.

Si tratta di un’importante previsione che consentirà di evitare incertezze circa l’esito della domanda ma, soprattutto, sulla durata del procedimento che, nel peggiore dei casi (ovvero in assenza di risposta da parte della P.A.), potrà comunque ritenersi definito entro un termine massimo di trenta giorni.

F) DIRETTORI DI GARA

È stata totalmente rivista la disciplina dei Direttori di gara. Innanzitutto, è bene precisare che, a livello soggettivo, rientrano in tale categoria tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.

Nel settore dilettantistico, tali figure di lavoratore sportivo potranno beneficiare del regime di favore previsto in ambito fiscale e previdenziale dal D.Lgs. 36/2021. Per quanto concerne i rimborsi spese, solo ed esclusivamente per tali figure è stata reintrodotta la possibilità di riconoscere anche dei rimborsi forfettari per le spese sostenute, sia per attività al di fuori del Comune di residenza che per attività svolte nel proprio Comune, nel limite di 150 euro mensili.

Per tali collaborazioni sarà sufficiente la comunicazione o designazione della FSN, DSA o EPS competente e sono stati, inoltre, disciplinati nel dettaglio gli adempimenti conseguenti all’instaurazione del rapporto (comunicazioni al RAS, iscrizioni nel LUL ecc.).

Per quanto concerne i Direttori di gara nell’area del professionismo, è stata, infine, esclusa l’applicazione del regime fiscale di cui all’art. 36, comma 6 (ovvero l’esenzione fiscale per i redditi fino a 15.000 euro).

G) PRESUNZIONE LEGALE PER LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE IN AMBITO SPORTIVO (CO.CO.CO. SPORTIVE)

È stato portato a 24 ore settimanali il limite al di sotto del quale opera la presunzione legale di rapporto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo, di cui all’art. 28 del D.Lgs. 36/2021, considerando sempre escluse dal computo delle 24 ore quelle dedicate alla partecipazione a manifestazioni sportive.

La modifica introdotta con quest’ultimo decreto, che vede il limite orario passare da 18 a 24 ore settimanali, consentirà un’applicazione più estesa della disposizione e, conseguentemente, permetterà a molti più sodalizi sportivi di poter beneficiare della norma di favore, che consente l’operatività della presunzione legale in ambito di lavoro sportivo.

Si rammenta che la disposizione in menzione non comporta l’impossibilità di instaurare rapporti di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, che prevedano il superamento delle 24 ore citate; in tali circostanze si determinerà, infatti, semplicemente la non operatività della presunzione legale sopra descritta e, conseguentemente, il datore di lavoro sarà gravato dell’onere della prova della sussistenza dei presupposti di un genuino rapporto di lavoro autonomo.

H) ADEMPIMENTI IN MERITO ALLE CO.CO.CO. SPORTIVE

È stato introdotto l’obbligo di comunicazione al RAS dell’avvio dei rapporti di co.co.co. sportiva, anche qualora i compensi previsti siano inferiori alla soglia di 5.000 euro. Conseguentemente, occorrerà comunicare, tramite il RAS, l’instaurazione di tutti i contratti di lavoro sportivo, senza alcuna fascia di esenzione.

È stata, inoltre, prevista una specifica disciplina relativamente ai termini ed alle modalità di espletamento degli adempimenti inerenti ai contratti di lavoro sportivo. In particolare:

– le comunicazioni di avvio del rapporto di lavoro attraverso il RAS dovranno essere effettuate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto (quindi non dovranno più essere disposte preventivamente, come da disciplina ordinaria);

l’iscrizione al libro unico del lavoro potrà avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento.

Al fine di consentire ai Sodalizi sportivi di poter adempiere regolarmente a quanto previsto dalle disposizioni in esame senza incorrere in sanzioni per eventuali ritardi, è stata, altresì, prevista una “finestra temporale più ampia” e in deroga ai termini ordinari sopra riportati, per quanto concerne i contratti sportivi inerenti ai mesi di luglio, agosto e settembre 2023. In particolare, è stato disposto che “gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative (..) limitatamente ai periodi paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023”.

I) INAIL

Uno degli aspetti probabilmente più controversi della Riforma, ed una delle novità più attese, era quella concernente la disciplina INAIL applicabile ai rapporti di lavoro sportivo.

Con il “decreto correttivo bis” è stata positivamente risolta la questione, prevedendo, per i contratti collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo, “esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dalla Legge 289/2002”, ovvero l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni degli sportivi, introducendo, in tal modo, la totale esenzione dal contributo INAIL per tutte le co.co.co. sportive (indipendentemente dal compenso).

J) SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

In merito alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, in particolare per quanto concerne la certificazione dell’idoneità alla mansione, è stato disposto che “ove non riferita all’esercizio dell’attività sportiva, è rilasciata dal medico competente (…) il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo”.

Per quanto concerne, invece, le disposizioni inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro è stato precisato che, ai lavoratori sportivi che ricevono annualmente compensi non superiori ai cinquemila euro, si applicano le disposizioni previste per i lavoratori autonomi. La disposizione sembrerebbe, quindi, richiamare l’agevolazione già introdotta a suo tempo dal D.L. 69/2013 per i collaboratori sportivi ex art. 67 TUIR, che limita, di fatto, l’impegno del datore di lavoro, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione presso la società o associazione sportiva, a fornirgli dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività, nonché a prevedere l’uso da parte del lavoratore di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di dispositivi di protezione individuale.

Nonostante questa prima interpretazione, tenuto conto delle importanti conseguenze in caso di violazioni delle norme in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche in termini di responsabilità civili e penali, sarà, ovviamente, importante attendere anche gli ulteriori chiarimenti da parte degli Organismi preposti.

K) COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO GESTIONALI

Per quanto concerne le collaborazioni amministrativo gestionali, è stata prevista l’applicazione delle medesime aliquote contributive pensionistiche previste per le co.co.co. sportive (ovvero pari al 24% o 25 % a seconda che il collaboratore risulti, rispettivamente, già assicurato presso altre forme obbligatorie o meno).

L) MISURE DI SOSTEGNO: CONTRIBUTO

Per agevolare i Sodalizi sportivi, è stata introdotta una misura di sostegno a favore delle ASD e SSD iscritte al RAS, che hanno conseguito, nell’anno di imposta precedente a quello in cui è erogato il contributo, ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a 100.000 euro. Il contributo sarà commisurato ai contributi previdenziali versati per contratti di co.co.co. sportivi erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

Modalità e termini di concessione di tale contributo saranno definiti con successivo decreto.

M) VOLONTARI – RIMBORSI SPESE

È stata introdotta la possibilità di effettuare i rimborsi spese ai volontari anche a fronte di autocertificazione, qualora non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa tale tipologia di rimborso.

N) MODELLO EAS

È stato eliminato l’obbligo, per le ASD e le SSD iscritte nel RAS, di trasmissione del Modello EAS.

O) RICONOSCIMENTO PERSONALITA’ GIURIDICA PER ASD

Come ormai noto, il D.Lgs. 39/2021 ha introdotto una procedura agevolata, in deroga a quella prevista dal D.P.R. 361/2000, per l’acquisto della personalità giuridica da parte delle A.S.D., per la quale è previsto l’impiego del RAS e l’ausilio del Notaio.

Con il decreto “correttivo bis” è stata disciplinata in maniera più dettagliata la procedura, distinguendo il caso di domanda proveniente da ASD già iscritta al RAS o di domanda presentata in fase di iscrizione ed è stata individuata la documentazione da allegare all’istanza.

Ma l’aspetto più rilevante in proposito è la reintroduzione del patrimonio minimo che le ASD devono possedere per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica. Tale requisito, a differenza di quanto previsto dal D.P.R. 361/2000, non era stato inizialmente riportato tra quelli necessari ai sensi del D.Lgs. 39/2021 ma con il “correttivo bis” tale previsione è stata modificata e, allo stato attuale, è necessario possedere un patrimonio minimo di euro 10.000 per ottenere tale riconoscimento (comunque inferiore a quelli normalmente individuati dalle Regioni a tal fine ai sensi del D.P.R. 361/2000 e, in ogni caso, uniforme per tutte le Regioni d’Italia).

Il patrimonio minimo potrà essere costituito da una somma liquida o da beni diversi dal denaro; in quest’ultimo caso occorrerà la relazione giurata di un revisore o di una società di revisione legale da allegare all’atto costitutivo.

In seguito alla richiesta da parte della ASD, il Notaio dovrà, quindi, verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e, in particolare, del patrimonio minimo, provvedendo poi, solo in seguito a riscontro positivo, al deposito dell’istanza presso il RAS, dopo aver comunicato il ricevimento degli atti alla FSN/DSA/EPS affiliante.

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La presente trattazione non è sicuramente esaustiva dell’argomento, ma solo un primo e sintetico riepilogo delle novità introdotte, in quanto molte altre disposizioni, di pari importanza, sono state oggetto di revisione o integrazione con il D.Lgs. 120/2023 in commento, ad esempio le disposizioni concernenti il Settore Paralimpico, i Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi civili, gli Sport con impiego di animali e molte altre, cui per esigenze di brevità di trattazione, si dedicheranno successivi e specifici contributi.

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Legenda:

RAS = Registro nazionale delle attività sportive

co.co.co. sportiva = collaborazione coordinata e continuativa

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