Il Dipendente pubblico tra comunicazione e autorizzazione (con silenzio-assenso 30 giorni)

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In breve

Per far valere il “silenzio-assenso”, si consiglia di dare data certa alla richiesta, mediante pec o raccomandata o protocollazione dell’istanza presso l’amministrazione di appartenenza.

L’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che il volontario può prestare la propria attività a favore dei sodalizi sportivi dilettantistici, fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Qualora, invece, l’attività rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’Università e della ricerca. Tale decreto, alla data odierna, deve essere ancora emanato.

La preventiva autorizzazione è legata all’esercizio di un potere discrezionale della PA, chiamata a verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Il Decreto Legislativo n. 120 del 29/08/2023 (meglio noto come “correttivo-bis”) ha introdotto il cd. “silenzio-assenso” che prevede che, decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda senza che venga adottato un provvedimento espresso di accoglimento o diniego, l’autorizzazione si intende concessa. A tal fine si consiglia di dare data certa alla richiesta, mediante pec o raccomandata o protocollazione dell’istanza presso l’amministrazione di appartenenza.

Lo stesso “correttivo-bis” risolve il problema del personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari ed i Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale e dei cd. “distacchi” di atleti, quadri tecnici, arbitri, giudici e dirigenti sportivi appartenenti a Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, in quanto non si applica il predetto regime autorizzatorio, cosi come non si applica (comma 6, art. 53, D.Lgs. n. 165/2001) per:

  1. collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  2. utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni indistriali;
  3. partecipazione a convegni e seminari;
  4. incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  5. incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando e di fuori ruolo;
  6. incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
  7. attività di formazione diretta ai dipendenti della PA “nonché di docenza e di ricerca scientifica”.

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a tempo pieno e parziale con percentuale superiore al 50%, sono vietati gli incarichi abituali e professionali (fatta eccezione per lo svolgimento della libera professione, che deve essere comunque autorizzata). A tutti sono preclusi gli incarichi che determinano conflitti d’interesse. Tali disposizioni generano un blocco delle autorizzazioni da parte di numerose Amministrazioni Pubbliche, i cui Dirigenti negano l’autorizzazione in attesa dell’annunciato decreto, proprio perché la riforma dello sport ha previsto la figura della collaborazione coordinata e continuativa che viene considerato un “incarico abituale”, così come è “professionale” l’eventuale decisione dell’istruttore di prendere una partita iva.

Ai sensi dei commi 7, 8 e 9, art 53 del D.Lgs. n. 165/2021, in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

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