Il R.U.N.T.S., Registro Unico Nazionale Terzo Settore – parte prima

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In breve

Il RUNTS sostituisce ed acquisisce (tramite trasmigrazione D.M. n. 561 del 26/10/21) i dati dei Registri delle ODV (legge 266/91), delle APS (legge 383/00) e delle ONLUS (D.Lgs. 460/97).

In attuazione dell’art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 3.7.2017, è stato istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che si compone di 7 sezioni individuate dall’art. 46:

  • Organizzazioni di volontariato;
  • Associazioni di promozione sociale;
  • Enti filantropici;
  • Imprese sociali;
  • Reti associative;
  • Società di mutuo soccorso;
  • Altri enti del Terzo Settore.

Gli enti di nuova costituzione, privi di personalità giuridica, presentano la domanda per via telematica all’Ufficio Regionale (o provinciale, limitatamente alle province autonome) del RUNTS, in cui l’ente ha la propria sede legale (differente la procedura riservata alle reti associative). Dopo aver compilato le varie sezioni e dopo aver allegato i documenti necessari (previsti negli allegati A e B al D.M. N. 106/2020), il modulo di iscrizione può essere scaricato e sottoscritto mediante firma digitale di tipo CADES (estensione .pdf.p7) a cura del legale rappresentante dell’ente.

Gli enti di nuova costituzione che intendono acquisire la personalità giuridica, mediante l’iscrizione al RUNTS, sono sottoposti ad una procedura che viene direttamente gestita dal Notaio che presenta l’istanza, verificando la sussistenza delle condizioni di costituzione dell’ente (in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2027), con particolare riguardo al capitale minimo; nei 20 giorni successivi, il Notaio rogante deposita l’atto costitutivo e l’ulteriore documentazione all’Ufficio del RUNTS, richiedendo l’iscrizione ai sensi dell’art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 e art. 16, comma 1, D.M. n. 106/2020. Il secondo comma dell’art. 16, dispone altresì che, con riferimento al patrimonio, vanno specificati entità e composizione del patrimonio minimo. In caso di apporto del patrimonio in denaro, la sussistenza dello stesso deve risultare da apposita certificazione bancaria , salvo il caso in cui la relativa somma non sia depositata sul conto corrente dedicato del Notaio. Qualora, invece, il patrimonio minimo sia costituito da beni diversi dal denaro, occorre una relazione giurata, da allegarsi all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

Entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza di iscrizione (fatti salvi tutti i controlli al momento della compilazione e dell’invio dell’istanza, con eventuale comunicazione di esito negativo entro 48 ore dall’invio), con eventuali integrazioni o rettifiche richieste nel contempo, l’ufficio del RUNTS provvede all’iscrizione o comunica i motivi di rigetto della domanda (art. 9, comma 3, D.M. n. 106/2020).

Gli enti già costituiti alla data del 23/11/2021 e già iscritti nei registri regionali delle ODV (Organizzazioni Di Volontariato) e delle APS (Associazioni di Promozione Sociale) o nel registro nazionale delle APS, hanno subìto la cd. “trasmigrazione” dei dati al RUNTS.

Gli enti già costituiti e già dotati di personalità giuridica (D.p.r. n. 361/2000) per ottenere l’iscrizione al RUNTS e mantenere lo status devono produrre al Notaio il verbale del competente organo in cui si manifesta l’intenzione di richiedere l’iscrizione al RUNTS, adeguando lo statuto ai dettami del D.Lgs. n. 117/2017. Il Notaio provvede entro 20 giorni al deposito degli atti nel RUNTS, insieme alla ulteriore documentazione, richiedendo l’iscrizione dell’ente. Anche in questo caso, il Notaio deve verificare la sussistenza del patrimonio minimo richiesto (art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017). In base alla Circolare Ministeriale n. 9 del 21 aprile 2022, la verifica del patrimonio:

  • deve essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile , che dimostri liquidità di 15mila (associazioni) o 30mila euro (fondazioni);
  • la documentazione contabile deve avere data non anteriore a 120 giorni dalla presentazione dell’istanza;
  • la valutazione deve essere supportata da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione; nel caso in cui vi sia un revisore legale esterno o quale componente dell’organo di controllo, è sufficiente una situazione patrimoniale, sempre non antecedente 120 giorni, completa della relazione del predetto organo di controllo.

*** seconda parte nella newsletter Fisconoprofit Terzo Settore n. 7/2023 del 21 novembre 2023 ***

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