Sentenza Corte di Cassazione n. 28845/2023 pubblicata il 17 ottobre 2023

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In breve

In linea con le decisioni adottate dalle precedenti sentenze, la Suprema Corte conferma che non è possibile applicare l’ormai ex art. 67, comma 1, lett. m) Tuir a coloro che abitualmente svolgono la propria attività nel settore sportivo.

In estrema sintesi, la sentenza ribadisce che i “contributi previdenziali sono dovuti per i compensi percepiti da istruttori di nuoto in relazione alle prestazioni abituali rese in favore di una Asd”. Anche le sentenze pubblicate post D.Lgs. n. 120/2023 (“correttivo-bis”) seguono la linea ormai uniforme che esclude dall’art. 67, comma 1, lettera m) TUIR “coloro che abitualmente svolgono la propria attività lavorativa nel settore sportivo.

I giudici di legittimità ribaltano la decisione emessa dalla Corte di Appello sia nella qualificazione come redditi diversi sia per la superflua valutazione fatta in merito all’accertamento della natura professionale o meno del rapporto lavorativo. La Cassazione, nelle varie sentenze pubblicate negli ultimi due anni, ha più volte ribadito che sono soggetti all’obbligo assicurativo e contributivo Inps: impiegati, operai, istruttori e addetti a impianti e circoli sportivi (come da D.M. Enpals del 15/3/2005) e chi intende ottenere l’esenzione ha l’onere di provare che le prestazioni sono state espletate in favore di Asd/Ssd senza fine di lucro, che hanno la loro fonte nel vincolo associativo, che non sono state rese “in relazione all’attività sportiva svolta da lavoratori autonomi … né in relazione alla qualifica di lavoratore dipendente assunta dal prestatore e, infine, che non trovano corrispondenza nell’arte o nella professione abitualmente esercitata, anche in modo non esclusivo, da colui che ha effettuato la prestazione”.

Italia Oggi di sabato 28 ottobre 2023, pag. 38, a firma di Francesca Solinas

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