Gli enti ecclesiastici devono comunicare il titolare effettivo?

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In breve

Anche gli enti ecclesiastici saranno obbligati a comunicare il titolare effettivo. Esclusi solo quelli non civilmente riconosciuti

In base alle FAQ pubblicate il 20 novembre relative alla “Titolarità Effettiva e Registro titolari effetti”: gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in quanto enti tenuti all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private (Dpr n 361/2000) custodito dalla prefettura in cui hanno sede, hanno l’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni riguardanti la titolarità effettiva al Registro delle imprese.

Al contrario, quelli non civilmente riconosciuti l’obbligo di comunicazione non trova applicazione.

Chi sono i titolari effettivi negli enti ecclesiastici?

Secondo l’art 20 comma 4 del Dlgs n 231/2007, si possono indentificare i titolari effettivi fra le seguenti figure:

  • I fondatori, ove in vita;
  • I beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  • I titolari di potere di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

Invece, per gli enti ecclesiastici non riconosciuti l’identificazione del titolare effettivo trova applicazione nello stesso articolo 20 comma 5 secondo cui quest’ultimo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di potere di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.

Contrasti…

La risposta pubblicata il 20 di Novembre si contrasta con le affermazioni del 10 Ottobre di questo anno diramate dalla Conferenza Episcopale Italiana (ufficio nazionale per i problemi giuridici) dove gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ottengono la personalità giuridica civile attraverso un decreto del Ministro dell’interno (in baso a quanto stabilito dai Patti Lateranensi) e devono registrarsi nel registro delle persone giuridiche, ma non sono soggetti alle norme relative le persone giuridiche private.

Pubbliche amministrazioni

Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, il titolare effettivo coincide con il soggetto dotato di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell’ente pubblico.

Da ciò ne deriva che, in questo caso, l’individuazione è effettuata sulla base della verifica degli assetti organizzativi o statutari dell’ente

Fondazioni bancarie

Per le fondazioni bancarie la figura del titolare effettivo è individuata, secondo le disposizioni statutarie o gli aspetti organizzativi, in capo a chi detiene i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della fondazione bancarie.

Termine per la comunicazione

La scadenza della comunicazione del titolare effettivo è l’11 di Dicembre, ma è stata proposta una proroga al 6 Febbraio 2024 ancora da confermare.

Fonte Italia Oggi del 21 Novembre 2023 “Titolare effettivo pure in Chiesa” a cura di Matteo Rizzi

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