Risposta n. 474/2023 Agenzia delle Entrate

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In breve

Trattamento fiscale dei compensi percepiti dai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo per il periodo d’imposta 2023 – applicazione della disciplina transitoria di cui all’articolo 51, comma 1-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

L’istanza di interpello pone il quesito in merito alla disciplina transitoria dei compensi sportivi per l’annualità 2023, che vede la coesistenza di redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera m) TUIR) per il primo semestre e la nuova previsione normativa del D.Lgs. n. 36/2021 (Riforma dello sport), a far data 1/7/2023.

Dal momento che la norma transitoria (art. 51, comma 2, D:Lgs. 36/2021) dispone “in merito ai compensi globalmente percepiti nel corso dell’anno 2023”, l’istante ritiene che “il limite di esenzione di euro 15.000 deve essere valido anche per i compensi erogati nel periodo 1° gennaio 2023-30 giugno 2023 assoggettati alla disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir”.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver analizzato la sequenza normativa, afferma, in sostanza, che a decorrere dal 1° luglio 2023, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di lavoro dipendente o assimilato o di lavoro autonomo e conferma, altresì, le citate norme transitorie.

Come emerge dagli atti parlamentari (cfr. Dossier DL. n. 198/2022 – A.C. 888 del 16/2/2023), “la quota esclusa dalla base imponibile delle imposte sui redditi, per i compensi dei lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo, è pari a 15.000 euro anche per il suddetto periodo d’imposta; il limite è dunque posto in via unitaria, a prescindere dall’applicazione di un duplice inquadramento fiscale […] a seconda della frazione di periodo interessata. Per la quota eccedente il limite, nella nuova disciplina relativa ai compensi in oggetto, le imposte sui redditi si applicano in via ordinaria; invece, nella disciplina vigente prima della suddetta data del 1° luglio 2023, la quota eccedente è assoggettata, per i primi 20.658,28 euro eccedenti, ad un’aliquota a titolo di imposta pari al 23 per cento (maggiorata delle addizionali regionali e comunali) e solo la parte ulteriore eccedente è assoggettata alle imposte sui redditi secondo il regime ordinario”.

I compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l’importo di 15.000 euro, da determinare nel 2023 in applicazione del comma 1-bis dell’articolo 51 sopra richiamato, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’articolo 69 del Tuir. Vale a dire che se al 30/6/2023 si sono superati i 10.000 euro, questo valore è da tenere in conto per lo scomputo dei 15.000 euro dell’ annualità 2023, dal momento che l’eccedenza è già stata tassata con le “vecchie” regole; per cui la franchigia residua sarà sempre “minimo” 5.000 euro.

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