Lavoro sportivo allo starter … statuti al 30 giugno 2024

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In breve

Atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, sportivi e di gara, preparatori atletici, che esercitano attività sportiva a fronte di un corrispettivo, sono “lavoratori sportivi”.

Non sono lavoratori sportivi tutti coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi di ordini professionali.

Entro il 30 giugno 2024 (nuovo termine fissato dal DL Anticipi) società ed associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a modificare i propri statuti per adeguarli a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 36 del 28/2/2021, a pena di non essere ammesse all’iscrizione al RAS o a pena di cancellazione dallo stesso registro, per quanti vi sono già iscritti.

La riforma ha innalzato da 18 a 24 ore (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive) la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Non più professionisti e dilettanti, ma lavoratori sportivi e volontari, con riconoscimento a chi lavora nel mondo dello sport, anche se ci sono ragionevoli dubbi circa l’effettiva idoneità della Gestione separata Inps, destinataria dei contributi dei lavoratori dilettanti non subordinati a garantire in futuro trattamenti pensionistici dignitosi. Anche le attività di carattere amministrativo-gestionale prestate nei confronti di Asd e Ssd, ma anche di Fsn/Dsa/Eps/Coni/Cip possono essere, ricorrendone i presupposti, oggetto di collaborazioni coordinate e continuative (di tipo ordinario), a cui si estende il regime fiscale di favore previsto per le co.co.co. sportive.

Uno dei nodi cruciali, su cui i decreti correttivi sono già in parte intervenuti, riguarda l’abolizione del vincolo sportivo per i giovani. Si è passati da un vincolo che per taluni era quasi decennale (dai 16 ai 25 anni) ad un “liberi tutti” che, di fatto, scompagina l’attuale sistema dei settori giovanili. Il rischio concreto è quello di disincentivare le società a investire nei settori giovanili e nella formazione qualificata dei giovani atleti, liberi di anno in anno di scegliere il “miglior offerente” senza un ristoro adeguato per le società che li hanno scoperti e coltivati.

Una ulteriore criticità è rappresentata dai maggiori costi che dalla riforma derivano. Maggiori tutele e diritti si traducono infatti in specifici oneri retributivi, previdenziali e assicurativi a carico delle associazioni e società sportive, che, nell’impossibilità di farvi fronte, potrebbero indulgere in comportamenti per così dire “poco ortodossi” (e da scongiurare). “La sfida per il legislatore sarà proprio quella di riuscire a coniugare, tramite interventi ad hoc, le maggiori tutele dei diritti dei lavoratori con la sostenibilità economica e finanziaria delle misure adottate per le associazioni e le società sportive”.

Positivo è il tentativo di fare chiarezza per le collaborazioni da parte dei dipendenti della PA: se si tratta di volontariato, basterà una comunicazione preventiva all’amministrazione di appartenenza, mentre in caso di collaborazione o attività di lavoro retribuita sarà necessario richiedere preventivamente l’autorizzazione.

L’articolo conclude con un passaggio importante: “La riforma lascia tuttavia aperto il fronte contenzioso riferito al periodo pregresso, ovvero ai cinque anni precedenti alla riforma. Tutto dipenderà dall’interpretazione che, nella prassi giudiziale ed ispettiva, verrà data al comma 8 quater dell’art. 35, dlgs. n. 36/2021: sarà letta in senso premiale, ossia con riferimento ai soli rapporti che proseguono e vengono assoggettati al nuovo regime fiscale e contributivo, o anche avuto riguardo alle collaborazioni sportive dilettantistiche cessate prima dell’entrata in vigore della riforma?”.

ItaliaOggi7 di mercoledì 27 dicembre 2023, pag. I Affari legali, a firma di Roberto Miliacca, e pag II e III Affari Legali, a cura di Antonio Ranalli.

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