Enti filantropici: esenzione Ires sui redditi immobiliari

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In breve

La risoluzione n 75/2023 del 21 Dicembre 2023, allegata in calce, chiarisce il peculiare status degli enti filantropici.

La risoluzione n. 75/2023, pubblicata il 21 Dicembre sul sito dell’Agenzia delle Entrate, chiarisce alcuni punti riguardanti gli enti filantropici che, grazie alla riforma del Terzo Settore, hanno trovato, per la prima volta, riconoscimento giuridico e regime fiscale dedicato.

In questo documento si precisa, soprattutto, l’esenzione Ires dei redditi immobiliari riguardanti le attività non commerciali.

Gli Enti Filantropici

Secondo il Codice del Terzo Settore, il fine dell’Ente Filantropico è quello di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Possono esercitare attività di beneficienza diretta verso categorie fragili, ma anche indiritta, apportando risorse economiche e strumentali a supporto di progetti di interesse generale di altri enti del Terzo Settore come intermediari filantropici.

Se da una parte anche a questi enti si applicheranno i criteri di commercialità, una volta approvati dalla Commissione Ue, disciplinati dall’art 79 del Cts; dall’altra spicca, tra le norme operative in questo periodo di transizione, la previsione dell’esenzione Ires per i redditi derivanti da gestione immobiliare.

L’esenzione Ires nei redditi immobiliari

L’art 84 comma 2 del Cts prevede un’ipotesi di esenzione per i redditi di immobili destinati allo svolgimento di attività non commerciali applicabile a Odv, Enti Filantropici (art 84 comma 2 bis) e Aps (quest’ultima disciplinata all’art 85 comma 7 del Cts).

La Risoluzione n 75/2023 riprende le modifiche apportate dal Dl Semplificazioni 73/2022, soffermandosi sulla nuova punteggiatura dell’art 84 comma 2 (introduzione di due virgole a creare un inciso senza variazioni lessicali) e chiarisce che il presupposto di esenzione si riferisce ai redditi che gli Enti Filantropici ritraggono dalla gestione immobiliare e non agli immobili stessi.

Infatti, l’Agenzia conferma che l’esenzione si applica ai ricavi realizzati dalla gestione immobiliare, inclusa la locazione, a condizione che questi non siano inseriti in un contesto produttivo, caratterizzato da organizzazione di mezzi e personale.

Facciamo l’esempio di un ente filantropico intenzionato ad affittare un immobile: se l’attività è svolta con modalità commerciali non è possibile applicare l’esenzione Ires. E’ applicabile, invece, quando l’attività è svolta senza organizzazione d’impresa, con il solo scopo di trarre redditi fondiari da destinare all’attività istituzionale.

Rimane il dubbio sugli effetti temporali del Dl Semplificazioni, non avendo l’Agenzia chiarito come vada interpretato il testo della norma, privo delle due nuove virgole.

Sarebbe stato utile precisare che l’esenzione Ires, fin dall’entrata in vigore nel 2018, si applica anche alle locazioni, sempre che i ricavi siano destinati ad attività non commerciali.

Fonte Il Sole 24 Ore dell’11 Gennaio 2024, pagina 32, “Enti filantropici esenti Ires sui redditi immobiliari”, a cura di Gabriele Sepio e Vincenzo Sisci

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