Fattura elettronica e ricevuta: quando l’una e quando l’altra?

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In breve

A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo dell’emissione della fattura in formato elettronico a partire dal 1° gennaio 2024, sono giunti numerosi quesiti che chiedono, in sintesi, se possano ancora essere emesse le ricevute in formato cartaceo. Nel contributo che segue facciamo chiarezza, accennando anche allo scenario che si presenterà a partire dal prossimo 1° luglio 2024.

Come noto dal 1/1/2024 anche le a.s.d. e s.s.d. in regime forfettario, di cui alla legge 16/12/1991 n. 398, sono obbligate a emettere le fatture in formato elettronico (vedi articolo collegato in calce).

Questo non significa che non ci si possa avvalere degli esoneri dall’emissione della fattura (de-commercializzazione art. 148 T.U.I.R., ricavi diversi da pubblicità e sponsorizzazioni, quali: affitti, vendita di abbigliamento e gadgets, attività sportiva verso non tesserati), ma semplicemente che nei casi in cui viene emessa la fattura, per obbligo o facoltà, la stessa deve essere emessa in formato elettronico e non più cartaceo.

Cerchiamo di fare un distinguo tra le varie tipologie di entrate e quando le stesse assumono carattere commerciale (o meno), nonché quale documento assolve correttamente agli obblighi di natura fiscale:

  • partiamo dalla base: la quota associativa (a.s.d.) è sempre considerata attività istituzionale, per la quale è sufficiente il rilascio di una ricevuta che ne attesti il pagamento (in caso di bonifico bancario lo stesso può assolvere la funzione di ricevuta).
  • sia nelle a.s.d che nelle s.s.d. viene poi prevista la possibilità di incassare corrispettivi specifici (es. corsi di avviamento allo sport), in aggiunta alla quota associativa, somme che costituiscono il corrispettivo della prestazione di un servizio a favore di un associato (o partecipante) ovvero di un tesserato della stessa a.s.d./s.s.d. o di altro sodalizio affiliato alla medesima Fsn/Dsa/Eps. Fino al 30/6/2024 anche per tali entrate è sufficiente la semplice ricevuta che attesti l’entrata, trattandosi di operazioni fuori campo iva (ex art. 4, comma 4, d.p.r. 633/72). Dal 1/7/2024, l’abrogazione dell’art. 4, c. 4, legge Iva non permetterà più di considerare i corrispettivi specifici in regime di esclusione, ma tali operazioni verranno considerate “esenti Iva”, operazioni di natura commerciale, che comunque non dovrebbero rientrare (il condizionale è d’obbligo, trattandosi di questione non ancora definita ufficialmente) nel plafond della “legge n. 398 del 1991”.

Se rimaniamo nel limite dei 400mila euro della “398”, il problema è abbastanza relativo in quanto la legge n. 398/1991 prevede l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi e della fatturazione, ad eccetto che per le prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione e per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie. L’esonero della certificazione dei corrispettivi nei soggetti in regime ex-lege 398/91 permette di evitare anche il misuratore fiscale elettronico per la gestione di un punto di ristoro (bar) e pertanto proseguirà l’emissione delle ricevute cartacee per documentare il relativo incasso (riportando il ricavo nel registro iva minori entro il giorno 15 del mese successivo, se non si rientra nelle “esenzioni” del cd. bar sociale, se gestito sotto l’egida di un Eps o di una Fsn che hanno il riconoscimento da parte del Ministero dell’Interno).

Chiaramente le a.s.d./s.s.d. con entrate superiori (o comunque fuori dal “cappello” della legge n. 398/1991) hanno qualche obbligo in più in tema di certificazione dei corrispettivi, e anche le nuove disposizioni andranno valutate attentamente, con effetto dal prossimo mese di luglio (se non già dal 17/8/2023), in quanto entra in gioco la cd. dispensa delle operazioni esenti (art. 36-bis d.p.r. 633/72) che potrebbe – se recepita in pieno – esonerare dagli adempimenti connessi alla fatturazione e alla registrazione.

La riforma dello sport ci ha insegnato a vivere alla giornata: siccome ci separano più di cinque mesi dall’entrata in vigore della nuova disposizione, preferiamo rinviare la trattazione di questo aspetto, con la promessa che ci torneremo per tempo!

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