Ora possibile ottenere la personalità giuridica delle Asd nel RASD

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In breve

Pubblicato in data 29 gennaio 2024 il nuovo regolamento del Dipartimento dello sport che ufficializza l’acronimo RASD.
Pronta la piattaforma a disposizione dei Notai sul sito Notartel dal 5/2/2024 per la personalità giuridica.

La principale novità del nuovo decreto (pubblicato il 29 gennaio 2024 sul sito del Dipartimento) è rinvenibile all’art. 11, che disciplina la procedura di riconoscimento della personalità giuridica, tramite l’intervento del Notaio ed il relativo deposito al RASD (acronimo ufficializzato dallo stesso decreto). Già l’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2021 prevedeva questa possibilità, senza però determinarne l’iter.

Il regolamento legittima l’utilizzo di una apposita piattaforma (Notartel), gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato per il deposito della documentazione presso il RASD, attraverso la domanda di iscrizione. In questo caso l’associazione sportiva dilettantistica, già iscritta (direttamente o per trasmigrazione dal Registro CONI), dovrà inoltrare:

  • rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea ed il relativo verbale;
  • entro 30 giorni dalla relativa modifica, i verbali da cui risultano le deliberazioni che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, salvo che l’adempimento sia a carico del notaio rogante;
  • i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli organi statutari ed i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la sede legale, salvo che l’adempimento sia a carico del notaio rogante.

Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, l’ASD “neo costituita” dovrà dimostrare, per richiedere la personalità giuridica, di possedere una somma liquida disponibile non inferiore a 10mila euro a valere quale PATRIMONIO MINIMO, che se costituito, invece, da beni diversi dal denaro, il relativo valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale non anteriore a 120 giorni. Sarà il notaio che provvede direttamente all’iscrizione al RASD.

La citata relazione di stima è richiesta per l’ASD “già costituita” anche se il patrimonio è composto solo da denaro liquido; in ogni caso, la relazione di stima può essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall’organo amministrativo ed avallata dall’organo di controllo o da un revisore contabile che ne attesti la corretta compilazione. Il verbale dell’assemblea, corredato da atto costitutivo originario e statuto vigente, viene presentato dal Notaio anche agli Organismi sportivi affilianti.

Il nuovo regolamento del 29 gennaio 2024 del RASD prevede che il Notaio provveda a presentare la documentazione al registro entro 20 giorni dall’atto in caso di richiesta di personalità giuridica. Il termine di aggiornamento delle modifiche, per le ASD non riconosciute, viene invece fissato al 31 dicembre dell’anno successivo (art. 7, comma 2, regolamento).

Segnaliamo, infine, che il Dipartimento dello Sport ha la competenza a verificare la natura sportiva dell’attività svolta dall’ente qualora l’attività non rientri tra quelle svolte nell’ambito di un Organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP (art. 6, comma 2, regolamento).

Italia Oggi di sabato 3 febbraio 2024, pagina 30, a firma di Luciano De Angelis

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