Le novità nelle CU 2024 per Asd e Ssd: due diverse certificazioni per i due semestri 2023

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In breve

La causale N, che avevamo imparato ad utilizzare dal 2016 (vale a dire da quando si è passati dalla certificazione in formato libero alla CU ministeriale), viene suddivisa in tre nuove causali: N1, N2 e N3.

Le principali novità che riguardano le certificazioni uniche in scadenza il 18/03/2024 sono incentrate sul nuovo lavoro sportivo, con una differenziazione tra i compensi erogati entro il 30 giugno 2023 (redditi diversi, art. 67, c. 1, lett. m) TUIR) e quelli corrisposti a far data 1° luglio 2023 che, se rientranti nelle previsioni dell’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, sono inquadrabili come collaborazione sportiva dilettantistica, con utilizzo di nuovi codici da evidenziare nella CU 2024. In pratica si avranno due distinte CU con riferimento all’anno d’imposta 2023. Vediamo cosa cambia.

La causale N, che veniva utilizzata fino alla CU 2023, viene ripartita in tre: N1, N2 e N3.

  • N1 —> compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spese (art. 67, comma 1, lettera m) Tuir) corrisposti dal 1/1/2023 al 30/6/2023 (criterio di cassa) nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche o per co.co.co. amministrativi-gestionali di natura non professionale resi a favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche;
  • N2 —> redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di un contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.Lgs. 36/2021 (art. 53, comma 2, lett. a) TUIR);
  • N3 —> redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di un contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del D.Lgs. 36/2021, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative (art. 53, comma 2, lett. a) TUIR);
  • [si attendono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alle due “non ben chiare” casistiche N2 e N3 e le differenze tra esse].

Con la nuova causale N1 (primo semestre 2023) vanno dichiarate le somme corrisposte fino al 30 giugno 2023 e che costituiscono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lettera m) TUIR, con soglia di esenzione fino a 10.000 euro e assoggettamento a ritenuta a titolo di imposta (per ulteriori 20.658,28 euro) o a titolo d’acconto (se eccedenti), oltre alle relative addizionali regionali e comunali all’Irpef.

La causale N1, in tal caso, troverà posto nel punto 1 della CU 2024 (sez. “lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, al punto 4 l’ammontare lordo corrisposto, al punto 6 il codice 22 “redditi esenti ovvero somme che non costituiscono reddito” per la quota esente (fino a 10mila euro) che sarà riportata al punto 7, mentre i successivi punti da 8 a 17 vengono utilizzati rispettivamente per l’eccedenza rispetto a 10mila euro e per indicare le ritenute e addizionali a titolo d’imposta, sospese o a titolo di acconto “trattenute”.

Per la causale A, al punto 6 è stato aggiunto il codice 20, da indicare nel caso di prestazioni di lavoro autonomo abituale, che ai sensi dell’art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021 godono della franchigia esente di 15mila euro annui (il codice 24 è riservato invece al regime forfettario). Relativamente alle prestazioni di lavoro autonomo, rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, occorre indicare anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (soglia di 15mila euro si riferisce all’intero anno 2023 – risposta ad interpello n. 474 del 11/12/2023), che vanno riportate al successivo punto 7.

Il “compenso sportivo” per il secondo semestre 2023 sarà gestito – se relativo ad un co.co.co. regolarmente stipulato, firmato da Asd/Ssd e lavoratore sportivo e comunicato al RAS (UNILAV) nei termini previsti – utilizzando l’apposita sezione “REDDITI LAVORO SPORTIVO” della sezione “lavoro subordinato e assimilato”, indicando nei punti 781 (a tempo indeterminato) o 784 (a tempo determinato) l’importo lordo corrisposto nel secondo semestre 2023 (criterio di cassa allargata al 12/01/2024): in pratica, nel nostro caso, l’importo corrisposto al co.co.co. sportivo, sempreché rientri nelle sette categorie previste dall’art. 25 D.Lgs. n. 36/2021, andrà di norma indicato al punto 784 per qualsiasi importo corrisposto (dal 1/7/2023, anche se riferito a periodi od annualità precedenti). La nuova codifica si completa con i codici 782 e 785 (lavoratori sportivi professionisti di età inferiore a 23 anni, che esulano dalla ns. competenza – ndr) e con i codici 783 e 786 che riguardano gli altri redditi già riportati nel campo 1 e 2 della CU 2024, che non derivano da rapporti di lavoro sportivo svolti nell’ambito delle attività sportive dilettantistiche (o svolti nell’ambito delle attività professionistiche).

Occorre compilare anche la sezione 3-BIS “Inps Gestione Separata parasubordinati sportivi dilettantistici e figure assimilate”, nella quale va indicato al punto 53 il totale dei compensi corrisposti a lavoratori sportivi e a co.co.co. amministrativo-gestionali dal 1/7/2023 al 31/12/2023 (con estensione della cassa allargata al 12 gennaio 2024). Nel caso di superamento della soglia di esenzione Inps (avendo riguardo a somme percepite dal “lavoratore sportivo in questione” a tale titolo da altri organismi sportivi), andrà compilato il punto 54 con “l’imponibile contributivo” (nel limite del massimale annuo fissato per il 2023 a 113.520,00 euro), il punto 55 “imponibile IVS” (in cui va indicato l’importo del punto 54 ridotto del 50% per effetto dell’art. 35, comma 8-ter, D.Lgs. n. 36/2021 fino al 31/12/2027), il calcolo dei contributi dovuti al 24% (se titolare di altra posizione previdenziale) o al 25% va indicato al punto 56 “contributi dovuti”, con indicazione al punto 57 dei contributi eventualmente trattenuti per quota 1/3 a carico del lavoratore sportivo e al punto 58 dei contributi effettivamente versati. La successiva griglia (punti 59 e 60) serve ad indicare per quali mesi è stata presentata la denuncia UNIEMENS (si rinvia al relativo approfondimento). Di sicuro, nel nostro caso, dovremo barrare i mesi di effettivo assolvimento alla comunicazione UNIEMENS (da luglio in avanti, se si sono superati i 5.000 euro di Inps-gestione separata). L’adempimento UNIEMENS attraverso il RAS, ad oggi, presenta ancora difficoltà di trasmissione dei flussi.

Nel punto 61 va indicato il codice “tipo rapporto” D1 per i collaboratori non assicurati presso altre forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta (IVS 25%), con relativo codice D2, al punto 62, per i contributi minori (2,03%). Il codice D3 (IVS 24%) vale per i collaboratori sportivi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta (per i quali non è previsto il pagamento dei contributi minori). il codice D4 va utilizzato per i collaboratori amministrativo-gestionali non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta (IVS 25% dal 1/9/2023 e IVS 33% per i mesi di luglio e agosto 2023), a cui affiancare il codice D5 per i contributi minori al punto 62. il codice D6 è riservato ai collaboratori amministrativo-gestionali, già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta. Infine il codice D7 è dedicato ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche autorizzati ad attività retribuita – art. 25, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021.

Quanto ai codici attività da utilizzare per gli UNIEMENS, si elencano quelli di interesse per le nostre Asd/Ssd:
21 – allenatore;
22 – istruttore;
23 – direttore tecnico;
24 – direttore sportivo;
25 – preparatore atletico;
26 – direttore di gara;
27 – tesserato (in attesa del decreto Dip. Sport, sentito il Min. Lavoro);
28 – attività amministrativo-gestionale;
29 – attività sportiva retribuita dipendenti pubbliche amministrazioni;
30 – atleta.

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