Odv e Aps, novità ai fini iva

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In breve

Nelle Organizzazioni di volontariato (odv) e associazioni di promozione sociale (Aps), proventi commerciali con forfait iva

Il 2024 introduce importanti novità ai fini Iva per le Organizzazioni di Volontariato (Odv) e Associazioni di Promozione Sociale (Aps)

Per queste realtà il Decreto Legge 146/2021 ha previsto, a partire dal 1° di Gennaio, in campo Iva l’applicazione del regime forfettario dei contribuenti definiti “minimi”.

Questa novità consente alle Odv e Aps di confrontarsi con un regime fiscale simile a quello contemplato dall’art 86 del Cts.

Quindi, tale disposizione permetterà alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di promozione sociale, con ricavi annui fino a 130mila euro, di determinare il reddito di impresa derivante dalle attività commerciali applicando coefficienti pari all’1% e al 3%.

Un regime fiscale che, comunque, prevede l’esonero dalle scritture contabili e semplificazioni in ambito Iva.

Però queste novità, già operativa per Odv e Aps, lasciano aperte alcune domande che meriterebbero risposta dall’Agenzia delle Entrate:

  • I ricavi da computare nel plafond di 65mila;
  • Assoggettabilità o meno a ritenuta d’acconto;
  • Possibilità di optare per un regime diverso da quello dei minimi.

I ricavi delle Odv e Aps ai fini del regime forfettario

Uno dei nodi da sciogliere riguarda i ricavi che rientrano nel plafond di 65mila euro ai fini dell’applicazioni dove, sicuramente, nel calcolo troviamo soltanto i proventi da attività commerciali.

Le novità già operative sono un’anticipazione del regime che Odv e Aps applicheranno con l’entrata in vigore dell’art 86 del Cts riguardante le sole attività commerciali.

Ad ogni modo, non si può non considerare anche le novità che entreranno in vigore dal 1° Luglio di questo anno che interesseranno buona parte delle realtà associative e che vedranno rientrare in ambito Iva le principali attività svolte nei confronti di soci, associati e partecipanti.

Prendiamo in considerazione, ad esempio, le prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionale dell’associazioni, dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari/integrativi.

In questa situazione si ritiene che realtà come Odv e Aps giù da questo semestre potrebbero considerare nel calcolo dei 65mila euro tutte quelle operazioni rilevanti ai fini Iva, includendo anche corrispettivi specifici e/o contributi supplementari che, dal 1 Luglio, saranno esenti Iva.

Si tratta di un approccio prudenziale che permetterebbe a queste realtà di evitare di sforare in corso d’anno, ma meriterebbe un chiarimento ulteriore da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Inoltre, si rilevano nel calcolo anche i corrispettivi che derivano da prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport.

Assoggettabilità alla ritenuta d’acconto

Un altro aspetto che merita chiarimenti riguarda l’assoggettabilità o meno a ritenuta d’acconto.

A rigore queste realtà non dovrebbero beneficiare dell’esonero perchè applicano il regime dei contribuenti minimi limitatamente ai commi 58 e 63 dell’articolo 1 della Legge 190/2014.

Regime dei contribuenti minimi

Un tema che ha fatto nascere diverse perplessità riguarda la possibilità di optare, per Odv e Aps, per un regime diverso da quello dei contribuenti minimi.

L’art 15 comma 15 quinquies del Dl 146/2021

“In attesa della piena operativita’ delle disposizioni del titolo X del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 applicano, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190″

nell’estendere il regime forfettario utilizza la formula “applicano” facendo ritenere che si tratti di un regime naturale.

Tuttavia, se l’estensione muove dal presupposto di concedere in via anticipata alle Odv e Aps un regime a favore simile a quello dell’art 86 del Cts previsto come opzionabile, un’interpretazione sistematica vedrebbe l’adesione al regime forfettario come una delle possibili scelte.

Anche il Mef sembra abbia confermato queste disposizioni precisando, nel question time del 6 dicembre 2023, che queste realtà “possono” ricorrere al regime forfettario dei contribuenti minori.

Questo garantirebbe di poter optare per un regime fiscale diverso come, ad esempio, quello della Legge 398/91 anche se per assicurare una corretta applicazione delle norme sarebbe opportuno un intervento sul punto.

Fonte Il Sole 24 Ore di Giovedì 8 Febbraio 2024 pag. 31 “Volontariato e promozione sociale: proventi commerciali con forfait iva” a cura di Melissa Lonetti Gabriele Sepio e Cosimo Simone

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