Esenzione Iva dal 2025 per gli Enti non Commerciali

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In breve

Arriva la conferma dello slittamento dell’esenzione Iva a partire dal 2025 rinviando anche l’obbligo di apertura della partita Iva

Per gli Enti non Commerciali arriva la conferma del rinvio al 1° Gennaio 2025 dell’esenzione Iva, superando la scadenza del 1° Luglio destinata ad attrarre in campo Iva le prestazioni di servizi e cessioni di beni rese a fronte di corrispettivi specifici nei confronti di soci, associati o partecipanti.

Gli aspetti del rinvio dell’esenzione Iva

Un nuovo regime Iva a metà del periodo d’imposta avrebbe penalizzato le realtà associative che devono già confrontarsi che le novità fiscali.

L’allineamento all’inizio del prossimo periodo di imposta eviterà maggiori oneri come:

  • La liquidazione Iva;
  • L’apertura in corso d’anno della partita Iva;
  • La ridefinizione delle modalità di gestione della contabilità.

Prendiamo come esempio la somministrazione di alimenti e bevande. Queste entrate, attualmente fuori campo Iva, diventeranno imponibili con la sola eccezione di quelle che provengono dai servizi resi a favore di soggetti bisognosi come le mense caritatevoli.

La proroga costituisce l’occasione anche per allineare le regole Iva e ristabilire un maggior coordinamento delle disposizione che entreranno in vigore dal prossimo anno che presentano, attualmente, ancora dubbi da chiarire come:

  • Il presupposto alla base del nuovo regime di esenzione Iva il quale richiede, fin troppo genericamente, che le prestazioni rese non siano “idonee a provocare distorsioni della concorrenza a dallo delle imprese commerciali soggette a Iva”. Definizione che si potrebbe eliminare nell’ottica di una maggiore semplificazione.
  • Il trattamento delle realtà di piccole dimensioni che avrebbero delle entrate, dal prossimo anno, ai fini Iva irrisorie. Sarebbe, in questo caso, opportuno introdurre una franchigia per evitare oneri sproporzionati.

Gli enti sportivi

La proroga rappresenta anche per gli enti sportivi un’opportunità di riordino del “groviglio Iva” che caratterizza le loro entrate.

Per le realtà sportive, accanto alle disposizioni che scatteranno dall’inizio del prossimo anno, convive la misura introdotta lo scorso 17 Agosto 2023 che attrae in campo Iva, seppure in esenzione, le prestazioni di servizi, comprendendo anche quelli didattici e formativi connessi con la pratica dello sport (art 36 bis del Dl 75/2023):

“Regime dell’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica

  1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto.
  2. 2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.))

Le Società Sportive Dilettantistiche (Ssd) hanno già l’obbligo di attrarre le entrate legate alla pratica sportiva nel regime di esenzione definito dall’articolo sopracitato.

Invece fino alla fine dell’anno, le Associazioni Sportive Dilettantistiche (Asd) possono continuare a beneficiare del regime di esclusione Iva per i corrispettivi specifici provenienti da associati e tesserati.

Fonte Il Sole 24 Ore di Mercoledì 14 Febbraio 2024 pagina 33 “Terzo Settore con esenzione iva dal 2025” a cura di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

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