SSDRL: se si prevede la distribuzione dell’utile si perdono le agevolazioni fiscali

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In breve

Il 30 giugno 2024 scade il termine per adeguare, in assemblea straordinaria, lo statuto alla riforma dello sport. Attenzione al coordinamento con le norme fiscali.

Tra le scadenze imminenti (30/06/2024) vi è l’adeguamento statutario, che gode dell’esenzione da imposta di registro per le modifiche statutarie di mero adeguamento degli statuti alle nuove regole di cui al D.Lgs. n. 36/2021, pena la perdita della qualifica. L’obbligo di adeguamento statutario richiede un passaggio in assemblea, con quorum straordinario previsto dal vigente statuto o, in mancanza, dall’articolo 21 del codice civile.

L’adeguamento impone l’introduzione della possibilità per l’ente sportivo di svolgere attività diverse rispetto a quelle sportive dilettantistiche, sempreché secondarie e strumentali tenendo conto di criteri e limiti definiti con apposito decreto (ad oggi non ancora emanato).

La riforma dello sport ha introdotto una parziale e limitata ipotesi di distribuzione degli utili con riferimento ai soli enti sportivi costituiti in forma societaria, mal coordinata con le altre disposizioni fiscali (imposte dirette e Iva) che non ammettono la possibilità di distribuzione degli utili.

Ad esempio, il regime di de-commercializzazione sui corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti e tesserati (art. 148, c. 3. Tuir) non è applicabile in caso di adozione delle nuove clausole di distribuzione degli utili previste dal D.Lgs. n. 36/2021.

Il Sole 24 ore di giovedì 25 aprile 2024, pag. 33, a cura di Andrea Mancino, Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

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