Consiglio Nazionale Notariato – studio n. 2-2024/CTS: le ASD con personalità giuridica e il nuovo RASD (Rag. Pietro Canta)

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In breve

Approvato dalla Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale l’8 febbraio 2024 – di Daniela Boggiali – CCN Notizie n. 72 del 16/4/2024.

Abstract … Si esamina il procedimento di acquisto della personalità giuridica delle ASD mediante iscrizione al nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche. In particolare, si approfondisce l’insieme dei controlli e adempimenti cui è tenuto il notaio sia nell’ipotesi di iscrizione di enti di nuova costituzione o preesistenti ma privi di personalità giuridica, sia in caso di iscrizione di associazioni già in precedenza iscritte nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS. Viene, poi, analizzato il procedimento di iscrizione delle modifiche statutarie delle ASD con personalità giuridica. Infine, si individua la disciplina applicabile in caso di associazione non riconosciuta iscritta al RASD che intenda acquistare la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS.


L’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021 permette alle ASD di acquisire la personalità giuridica, in deroga al D.P.R. 361/2000, mediante richiesta di iscrizione al RASD. Tale procedura ha effetto a far data dal 29 gennaio 2024, data di entrata in vigore del nuovo regolamento del Dipartimento per lo Sport. In particolare, il comma 2 dispone che «Il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta […] deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro […]. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica».

Il comma 1-ter dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39/2021 sancisce la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel RASD. Nel periodo di sospensione non si applicano le disposizioni di cui al D.p.r. n. 361/2000 e viene data comunicazione da parte del RASD alla Prefettura o alla Regione (o Provincia autonoma) competente nel termine di 15 giorni dall’iscrizione (o dalla cancellazione). Qualora vi sia, invece, iscrizione al RUNTS, la stessa viene mantenuta efficace, con la conseguenza – per contro – che l’eventuale successiva cancellazione del RUNTS determina la cancellazione d’ufficio dal RASD quale “persona giuridica”.

L’articolo 7 del D.Lgs. n. 39/2021 dispone che «Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all’articolo 14». Detta previsione risulta replicata nel comma 1 dell’art. 11 del regolamento («Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica»), ove, però, si precisa, ulteriormente, che «l’associazione sportiva dilettantistica, oltre ad assolvere agli adempimenti previsti per l’iscrizione al Registro di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento, deve presentare la seguente documentazione:
a. il rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale;
b. entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali da cui risultano le deliberazioni che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, salvo che l’adempimento sia a carico del notaio rogante;
c. i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli organi statutari e i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la sede legale, salvo che l’adempimento sia a carico del notaio rogante».

L’articolo 2 dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 39/2021 dispone che: «Il notaio che ha redatto l’atto costitutivo e lo statuto di una associazione o il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente e, in particolare, dalle disposizioni del presente decreto con riferimento alla natura dilettantistica nonché del patrimonio minimo di cui al comma 3-ter, deve depositarlo entro venti giorni presso il Registro, dopo aver comunicato il ricevimento dell’atto, alla Federazione sportiva nazionale, la Disciplina sportiva associata o l’Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto medesimo ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica».

In pratica il Notaio, in tale situazione, deve eseguire i seguenti adempimenti:

  • verifica delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente;
  • verifica delle condizioni previste dalla legge per la sussistenza della natura di ente sportivo dilettantistico;
  • verifica del patrimonio minimo;
  • in caso di ente non ancora iscritto al RASD, comunicazione del ricevimento dell’atto alla Federazione sportiva nazionale, alla Disciplina sportiva associata o all’Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto costitutivo ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi e, successivamente, deposito dell’atto costitutivo o del verbale al RASD entro 20 giorni dal ricevimento del relativo atto;
  • in caso di ente già iscritto al RASD, richiesta di inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica, senza alcun obbligo di preventiva comunicazione all’Organismo sportivo di affiliazione.

Nello Studio del Notariato ci si pone il problema degli adempimenti a cui è tenuto il Notaio in caso di Asd già con personalità giuridica, circa l’obbligo, in capo al Notaio stesso, di effettuare i controlli e procedere con le comunicazioni richieste. Dal momento che le modifiche statutarie di Asd con personalità giuridica devono risultare da atto pubblico e quindi di competenza del Notaio, si ritiene che allo stesso comodo gli competa la verifica sia delle condizioni previste dalla legge per la sussistenza di ente sportivo dilettantistico, sia del patrimonio minimo. Il patrimonio, ritenuto all’epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo sociale, può aver subito una deminutio nel corso del tempo, sicché appare necessario prevedere comunque l’attualizzazione della verifica del requisito patrimoniale. L’iniziale verifica di adeguatezza del patrimonio al perseguimento dello scopo, effettuata dalla prefettura o dalla regione per l’iscrizione al registro di propria competenza, non garantisce la sussistenza del patrimonio minimo prescritto per l’iscrizione al RASD.

A diversa conclusione si può giungere nel caso di associazioni con personalità giuridica iscritte al RUNTS e che intendano iscriversi al RASD. Il comma 1-quater dispone testualmente che rimane efficace l’iscrizione al RUNTS ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica e che tali enti sono soggetti al regime di controllo del patrimonio caratteristico del CTS (art. 22, comma 4, D.Lgs. n. 117/2017). Per questo motivo, in caso di cancellazione dal RUNTS si determina la cancellazione d’ufficio dal RASD dell’associazione quale persona giuridica.

Purtuttavia nello Studio del Notariato viene suggerita una soluzione cautelativa: “quanto meno nella prima fase applicativa delle nuove disposizioni e in mancanza di ulteriori indicazioni promananti dalle autorità competenti – l’opportunità, da un punto di vista operativo, di effettuare una verifica del patrimonio dell’associazione tramite esibizione di situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti alla data del verbale notarile di adeguamento dello statuto (ultimo bilancio d’esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell’organo di controllo o del revisore, se nominati ai sensi degli artt. 30 e 31 CTS, che ne attesta la corretta compilazione”.

Quanto alla natura dilettantistica, possono acquisire la personalità giuridica attraverso il RASD (art. 14 D.Lgs. n. 39/2021) esclusivamente le associazioni il cui statuto preveda espressamente:

a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8 d.lgs. 36/2021;
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali;
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell’associazione;
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento.

Il requisito inerente all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche non è richiesto ove l’associazione abbia assunto la qualifica di ETS, anche nella forma di impresa sociale, e sia iscritta al RUNTS. Inoltre, il comma 1-quater dell’art. 7 d.lgs. 36/2021 ribadisce che la mancata conformità dello statuto ai criteri dell’attività sportiva dilettantistica rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RASD e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. Non comporta, invece, al notaio la verifica della conformità dello statuto alle disposizioni federali valevoli per la specifica disciplina sportiva prescelta dall’ente sportivo dilettantistico.

Attenzione particolare va riservata al cd. “PATRIMONIO MINIMO”: «Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 10.000 euro. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro».

L’articolo 1 dell’articolo 11, del Regolamento RASD fornisce le seguenti ulteriori precisazioni:

  • la relazione del patrimonio costituito da beni diversi dal denaro non deve essere di data anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’atto costitutivo;
  • tale relazione è necessaria anche nel caso in cui la richiesta di acquisto della personalità giuridica provenga da associazione già costituita, anche se il patrimonio è composto solo da denaro;
  • la relazione di stima potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale predisposta dall’organo amministrativo (redatta con gli stessi criteri del bilancio) a condizione che l’organo di controllo o un revisore (anche esterno) ne attesti la corretta compilazione, non anteriore a 120 giorni rispetto la data dell’atto.

LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE AL RASD DI ASD CON PERSONALITA’ GIURIDICA

L’istanza di una Asd che intende conseguire la personalità giuridica tramite l’iscrizione al RASD, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 39/2021, va presentata unitamente alla domanda di iscrizione al RASD.

Il comma 1 dell’art. 6 d.lgs. 39/2021 prevede che la domanda di iscrizione è inviata al Dipartimento per lo sport dall’Organismo sportivo affiliante su richiesta dell’ente che richiede l’affiliazione, la quale è condizione necessaria per ottenere l’iscrizione al RASD: ai sensi, infatti, dell’art. 7, comma 1, del Regolamento, «L’iscrizione richiesta per il tramite di un Organismo sportivo è subordinata al riconoscimento ai fini sportivi dell’ente sportivo dilettantistico da parte dell’Organismo di affiliazione, è correlata all’esistenza di un valido rapporto di affiliazione e si rinnova con la riaffiliazione all’Organismo sportivo».
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. 39/2021, la domanda di iscrizione al RASD deve recare, in allegato, la documentazione attestante:
a) la ragione sociale o denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale e l’eventuale partita IVA dell’associazione o società sportiva dilettantistica;
a-bis) l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione o Società sportiva dilettantistica;
b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
c) la data dello statuto vigente;
d) la dichiarazione contenente l’indicazione dell’oggetto sociale e le attività sportive, didattiche e formative;
e) la dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli amministratori;
f) i dati dei tesserati.

Rispetto a tali elementi, il Regolamento specifica, al comma 1 dell’art. 6, che:

  • l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione o Società sportiva dilettantistica deve recare “prova della registrazione presso l’Agenzia delle Entrate”;
  • la data dello statuto vigente va intesa come “data di sottoscrizione” dello stesso;
  • nel caso di Enti del Terzo settore, occorre attestare l’iscrizione al RUNTS, “da comprovare indicando il numero di repertorio”.

Il comma 1, articolo 11, del Regolamento RASD dispone quanto segue: «Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica. A tal fine, l’associazione sportiva dilettantistica, oltre ad assolvere agli adempimenti previsti per l’iscrizione al Registro di cui agli artt. 5 e 6 del presente Regolamento, deve presentare la seguente documentazione:
a. il rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale;
b. entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali da cui risultano le deliberazioni che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati, salvo che l’adempimento sia a carico del notaio rogante;
c. i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la composizione degli organi statutari e i verbali da cui risultano le deliberazioni che modificano la sede legale, salvo che l’adempimento sia a carico del notaio rogante».

Nello Studio del Notariato si segnala che: “l’obbligo di presentare il rendiconto economico finanziario o, in alternativa, il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale può riguardare esclusivamente le associazioni preesistenti, le quali sono, comunque, tenute a far predisporre la relazione di stima del patrimonio minimo”.

L’art. 14, comma 2, d.lgs. 39/2021, nel sancire l’obbligo per il notaio di depositare l’atto costitutivo o il verbale al RASD entro 20 giorni dal ricevimento del relativo atto, prevede che detto deposito debba essere preceduto dalla «comunicazione del ricevimento dell’atto alla Federazione sportiva nazionale, alla Disciplina sportiva associata o all’Ente di promozione sportiva affiliante indicato nell’atto costitutivo ai fini dell’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi». Il notaio deve poi «trasmettere la documentazione in oggetto (atto costitutivo o verbale di assemblea e relativo statuto) agli Organismi sportivi affilianti (indicati nella documentazione medesima per l’ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi)».

Il notaio deve depositare al RASD l’atto costitutivo e lo statuto dell’associazione o il verbale contenente la decisione di iscriversi al RASD come associazione con personalità giuridica entro venti giorni dal loro ricevimento. Il secondo periodo del comma 2 dell’art. 14 d.lgs. 39/2021 disciplina il “caso di richiesta di riconoscimento da parte di associazione già iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche”, prevedendo che in tale ipotesi «il notaio, verificata la documentazione, richiede direttamente l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica». Non sussiste, quindi, alcun obbligo di preventiva comunicazione all’Organismo sportivo di affiliazione, se trattasi di ente già affiliato.

Con riferimento agli enti con personalità giuridica preesistenti e già iscritti al RASD, il comma 3 dell’art. 14 d.lgs. 39/2021 dispone che «Le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l’iscrizione nel Registro. Il relativo procedimento di iscrizione è regolato ai sensi del comma 3, dell’articolo 6». La norma richiamata stabilisce, a sua volta, che «Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una dichiarazione riguardante l’aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l’aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell’anno precedente».

Si rinvia, infine, alla disamina del punto 10 (pag. 17 e 18) dello Studio del Notariato per questioni transitorie, per quanto concerne gli adempimenti relativi ad atti ricevuti anteriormente alla definizione della procedura di iscrizione delle ASD con personalità giuridica.

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