Federazione Italiana Pallacanestro: i Modelli Organizzativi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e la figura del Responsabile; il Responsabile dei minori.

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In breve

Il D.Lgs. n. 39/2021 ha previsto l’obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, […]

Il D.Lgs. n. 39/2021 ha previsto l’obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite di redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli Organizzativi e di controllo dell’attività sportiva (c.d. MOG Sportivi) e dei Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.  

Nel medesimo senso è poi intervenuto il CONI che, nel luglio 2023 (delibera n. 255 del 25 luglio 2023) ha emanato i c.d. “PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE”, a cui devono uniformarsi le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, nonché le Associazioni e le Società Sportive a questi affiliate e i loro tesserati. 

Dal mese di agosto 2023 i vari Organismi Sportivi (FSN/DSA/EPS/Ass.Benemerite) hanno quindi proceduto a pubblicare le rispettive Linee Guida previste dal D.Lgs. n. 39/2021.  

La FIP  ha provveduto ad emanare le proprie Linee Guida  il 31.08.2023.

Di conseguenza, come previsto dal citato Decreto, entro il 31.08.2024 le Associazioni e Società sportive dilettantistiche(ASD/SSD) e le Società sportive professionistiche affiliate alla FIP dovranno adeguarsi, predisponendo i propri Modelli Organizzativi e Codici di Condotta a Tutela dei Minori e per la Prevenzione di Abusi, violenze e discriminazioni. 

Tra le tante disposizioni si ricorda, in particolare, che le Linee Guida FIP per la redazione dei MOG sportivi prevedono anche:

1. l’adozione di politiche preventive che regolamentino la condotta da tenere con atleti durante la gara, l’allenamento e le trasferte; 

2. il divieto di svolgere allenamenti singoli o al di fuori di giorni e orari previsti per la squadra e, qualora l’allenamento singolo sia necessario, il suo svolgimento alla presenza di due tecnici e, se con minori, con la partecipazione di un genitore o la sua autorizzazione;

3. lo staff tecnico deve restare separato dagli atleti e non può condividere con gli stessi bagni, spogliatoi, stanze e spazi comuni e, nel caso sia necessario accompagnare gli atleti in trasferta, agli allenamenti o a casa, ciò deve avvenire alla presenza dell’allenatore e di un altro membro dello staff, con autorizzazione dei genitori se persona minorenne.

Al contempo l’art. 33, D.Lgs. n. 36/2021 prevede che ai minori che praticano attività sportiva si applica anche quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, che attua la Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

La Riforma dello Sport ha, quindi, anche rafforzato l’obbligo per le citate Associazioni e Società sportive di introdurre all’interno delle loro strutture una nuova figura chiave per la protezione dei minori, denominata “Responsabile della protezione dei minorifigura che sarà chiamata a prevenire e contrastare ogni forma di abuso e di violenza verso i giovani atleti e a proteggere la loro integrità psichica e fisica. 

Questa nuova figura si inserisce poi in un contesto normativo che già prevede, a carico di ASD/SSD, l’obbligo di richiedere ex art. 25-bis D.P.R. 313/2002 (come novellato dall’art. 2 del D.Lgs. 39/2014) –  e  nell’ambito delle disposizioni relative alla lotta contro la pornografia minorile, l’abuso e lo sfruttamento dei minori –  presso il casellario giudiziale il c.d.  “certificato  antipedofilia” per  tutti i dipendenti e collaboratori retribuiti che hanno contatti diretto con atleti  minori, al fine di verificare l’esistenza di relative condanne o precedenti. 

L’inosservanza dell’obbligo di richiedere il citato certificato è punito con una sanzione amministrativa che può variare da euro 10.000,00 ad euro 15.000,00.

Ad oggi quindi le ASD e SSD si muovono in un contesto normativo che prevede:

• ex art. 33 D.Lgs. 36/2021 la nomina del Responsabile per la protezione dei minori;

• ex  Principi fondamentali CONI ed ex Linee Guida Federali la nomina, rispettivamente, di un Responsabile (interno)contro abusi, violenze e discriminazioni, “ANCHE ai sensi dell’art. 33 Dlgs 36/21 (vigilando, pertanto, sia su soggetti maggiorenni che minorenni), e la cui nomina il CONI prevede che debba intervenire entro il 1 luglio 2024.

Appare quindi più che evidente che, nei limiti delle rispettive competenze, le due figure potranno o meno coincidere a seconda della autodeterminazione dei Sodalizi, liberi di attribuire i due incarichi allo stesso soggetto oppure  a due persone diverse. 

Le linee guida della FIP espressamente prevedono poi che : 

• la nomina del Responsabile è senza indugio pubblicata sulla homepage dell’Affiliata e/o affissa presso la sede della medesima, nonché comunicata al Responsabile federale delle politiche di safeguarding;

• ogni Affiliata dovrà prevedere nel proprio Modello organizzativo funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;

• il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in ossequio alle disposizioni del CONI, deve essere un soggetto competente, autonomo ed indipendenteanche rispetto all’organizzazione sociale;

• i Modelli dovranno garantire l’accesso del Responsabileinterno, nonché del Responsabile per le politiche di Safeguarding Federale, alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva;

Ogni Affiliata dovrà, poi, prevedere nel proprio Modello organizzativo e/o Codice di condotta specifiche politiche di segnalazione di eventuali abusi, violenze o discriminazioni, garantendo la riservatezza e l’anonimato per il segnalante, specificando i diversi canali di segnalazione e le persone designate. Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.

Con riferimento alla figura del Responsabile, appare più che evidente che l’individuazione di tale soggetto dovrà intervenire all’esito di una seria ed attenta valutazione: la norma, infatti, demanda al Modello di individuare i requisiti e le procedure per la nomina del Responsabile, ma nei “Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione” del CONI, vengono dettati i principi generalidella COMPETENZAAUTONOMIA ED INDIPENDENZA.

Si tratta quindi di un ruolo che non può essere assegnato in maniera superficiale ma solo dopo attento esame dei vari profili personali, anche perché tale figura assume, a tutti gli effetti, unaautentica “posizione di garanzia” da cui discendono precise responsabilità, non solo disciplinari ma anche – in particolari condizioni – civili e penali.

Alla luce di quanto appena riportato, appare evidente che si debba trattare di un soggetto competente che, preferibilmente, non abbia rapporti con il sodalizio, venendo altrimenti a mancare – o quantomeno risultando altrimenti discutibili – i presupposti dell’autonomia e dell’indipendenza  richiesti dal CONI.

Allo stato si segnala, però, un piccolo cortocircuito in quanto:

• da un lato il Responsabile per la protezione dei minori va nominato ex lege, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 36/2021 che, però, prevede l’emanazione di un decreto cheintroduca disposizioni specifiche a tutela della salute e sicurezza dei minori, tra cui la designazione di un Responsabile della protezione dei minori, decreto che, ad oggi, non è ancora stato emanato;

• dall’altro i M.O.G. devono prevedere, tra le altre cose, anche l’indicazione delle procedure per la nomina dei Responsabili ecome detto i Sodalizi affiliati FIP hanno tempo fino al 31.08.2024 per adottare tali modelli (salvo in caso di pluriaffiliazioni  non optino per la scelta delle Linee Guida di altro Ente Affiliante, nel qual caso occorrerà verificare il rispettivo termine di adozione);

• ma la delibera del CONI del 25.07.2023, con cui sono stati emanati i Principi fondamentali da seguire nella redazione dei M.O.G., ha disposto che le Associazioni e le Società sportive debbano provvedere alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni entro il 1° luglio 2024.

Tenuto conto di quanto appena rappresentato, dall’esegesi normativa parrebbe che le Associazioni e Società sportive, (salvo i casi in cui  abbiano già adottato i citati Modelli) si troveranno a dover designare  la figura del Responsabile entro il 30.06.2024, ovvero prima di aver adottato quei Modelli organizzativi che dovrebbero a rigore indicare i requisiti per la  nomina stessa del Responsabile (stante il citato termine minimo del 31.08.24 per adottarli). Come detto, ci si auspica quindi, che intervengano chiarimenti sul punto.

In ultimo si si segnala che ai sensi del D.Lgs. n. 39/2021 la FIP ha previsto che le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e leSocietà sportive professionistiche, unitamente ai Presidenti, che non adempiano agli obblighi di cui all’art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 39/2021 e all’articolo 1 delle Linee guida FIP,  saranno sanzionate secondo le procedure disciplinari e le sanzioni previste nel Regolamento di Giustizia Federale. Il mancato adeguamento, da parte dell’Associazione o della Società sportiva affiliata, ai citati obblighi ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai predetti obblighi costituiscono, inoltre, violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza ai sensi del Regolamento di Giustizia.

In conclusione, si ricorda ancora che nella predisposizione deicitato Modello Organizzativo dovrà essere svolto un approfondito lavoro di analisi del contesto interno al Sodalizio sportivo, con contestuale mappatura dei c.d. rischi societari, e di elaborazione delle procedure di prevenzione e contrasto, che giocoforza non potrà prevedere l’utilizzo di modelli standard ma dovrà essere personalizzato in base alle peculiari caratteristiche del Sodalizio sportivo  e  redatto alla luce della specificità del settore sportivo di riferimento e dei vari contesti operativi della Società. ASD e SSD potranno quindi adottare Modelli Organizzativi ad hoc oppure integrare il Modello già adottato in base al D.Lgs. 231/2001.

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