I Modelli Organizzativi di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione; la figura del Responsabile (Avv. Elisa Brigandì)

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In breve

Il D.Lgs. n. 39/2021 ha previsto l’obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, […]

Il D.Lgs. n. 39/2021 ha previsto l’obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite di redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli Organizzativi e di controllo dell’attività sportiva  (c.d. MOG Sportivi) e dei Codici di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.  

Le normative statali e sportive hanno quindi introdotto precise Safeguarding Policy prevedendo:

  1. l’obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione sportiva e le Associazioni benemerite (di seguito “Organismi affilianti”) di redigere LINEE GUIDA per la predisposizione dei citati Modelli organizzativi (c.d. MOG SPORTIVI) e dei predetti Codici di Condotta ;
  2. il rispetto da parte degli Organismi affilianti delle disposizioni previste dal CONI,  che condelibera n. 255 del 25 luglio 2023 ha emanato i c.d. “PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE”, a cui devono uniformarsi proprio le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, nonché le Associazioni e le Società Sportive a questi affiliate e i loro tesserati;
  3. l’obbligo per le Associazioni e le Società Sportive dilettantistiche e professionistiche di adottare Modelli e Codici di condotta conformi alle Linee Guida federali entro 12 mesi dalla loro comunicazione. Alla mancata adozione della previsione normativa farà seguito, a discrezione delle varie Federazioni, apposita sanzione disciplinare e, per gli Organismi che lo hanno espressamente previsto, la perdita dello status di affiliato o la preclusione a ottenerlo.

Ad oggi (quasi) tutti gli Organismi affilianti hanno pubblicato le proprie Linee Guida (alcuni in tempo, altri con qualche mese di ritardo rispetto al termine del 31.08.2023 di cui all’art. 16 D.LGS 39/2021, altri non ancora ancora provveduto) ed è  quindi scattato l’obbligo per le rispettive Affiliate di adottare, entro 12 mesi dalla relativa comunicazione, Modelli e Codici di Condotta ad esse conformi.

La deadline per le Affiliate, visto il tenore letterale della norma, parrebbe, quindi, variare a seconda della comunicazione delle Linee Guida da parte delle varie FSN/DSA/EPS.  

Volendo così interpretare la norma, prendendo ad esempio alcune delle principali realtà federali,  il termine parrebbe essere:

  • per  affiliate FISI il 8 agosto 2024;
  • per affiliate GOLF il 24 agosto 2024 ;
  • per affiliate  FIPAV, FIP, FIGC, FIB, il 31 agosto 2024;
  • per affiliate TENNIS E PADEL il 25 settembre 2024;
  • per affiliate FIN il 10 ottobre 2024 ;

Certo è che questa lettura della norma non tiene conto del fatto che, come anzidetto alcune Organismi Affilianti  hanno adottato le Linee Guida in ritardo rispetto al termine dei 12 mesi previsti dal D. Lgs  n. 36/2021 (rectius 31.08.23), ed altre nulla hanno ancora pubblicato, con ovvi dubbi interpretativi sulla possibilità per le Affiliate di poter prendere come termine di riferimento i 12 mesi dalla comunicazione delle Linee Guida da parte  dei rispettivi Organismi affilianti qualora queste  fossero tardive rispetto al termine del 31.08.2023.

Si auspicano quindi chiarimenti  da parte del Dipartimento dello Sport.

Al contempo l’art. 33, D.Lgs. n. 36/2021 prevede che ai minori che praticano attività sportiva si applica anche quanto previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, che attua la Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

La Riforma dello Sport ha, quindi, anche rafforzato l’obbligo per le citate Associazioni e Società sportive di introdurre all’interno delle loro strutture una nuova figura chiave per la protezione dei minori, denominata “Responsabile della protezione dei minori”, figura che sarà chiamata a prevenire e contrastare ogni forma di abuso e di violenza verso i giovani atleti e a proteggere la loro integrità psichica e fisica.

Ad oggi quindi le ASD e SSD  si muovono in un contesto normativo che prevede:

  • ex art. 33 D.Lgs. 36/2021 la nomina del Responsabile per la protezione dei minori;
  • ex  Principi fondamentali CONI ed ex Linee Guida Federali la nomina, rispettivamente, di un Responsabile (interno) contro abusi, violenze e discriminazioni,  “ANCHE ai sensi dell’art. 33 Dlgs 36/21” (vigilando, pertanto, sia su soggetti maggiorenni che minorenni), e la cui nomina il CONI prevede che debba intervenire entro il 1 luglio 2024.

Appare, quindi, più che evidente che, nei limiti delle rispettive competenze, le due figure potranno o meno coincidere a seconda della autodeterminazione dei Sodalizi, liberi di attribuire i due incarichi allo stesso soggetto oppure  a due persone diverse.

I principi fondamentali del CONI  espressamente prevedono poi :

  • il Modello organizzativo deve prevedere funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
  • la nomina del Responsabile è senza indugio pubblicata sulla homepage dell’Affiliata e/o affissa presso la sede della medesima, nonché comunicata al Responsabile federale delle politiche di safeguarding;
  • il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, deve essere un soggetto competente, autonomo ed indipendente, anche rispetto all’organizzazione sociale;
  • i Modelli dovranno garantire l’accesso del Responsabile interno, nonché del Responsabile per le politiche di Safeguarding Federale, alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva;
  • i Modelli dovranno garantire specifiche politiche di segnalazione di eventuali abusi, violenze o discriminazioni, garantendo la riservatezza per il segnalante, specificando i diversi canali di segnalazione e le persone designate.

Con riferimento poi alla figura del Responsabile, appare più che evidente che l’individuazione di tale soggetto dovrà intervenire all’esito di una seria ed attenta valutazione: la norma, infatti, demanda al Modello di individuare i requisiti e le procedure per la nomina del Responsabile, ma nei “Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione” del CONI, vengono dettati i principi generali della COMPETENZA, AUTONOMIA ED INDIPENDENZA.

Si tratta quindi di un ruolo che sembrerebbe non potersi assegnare in maniera superficiale ma solo dopo attento esame dei vari profili personali, anche perché tale figura assume, a tutti gli effetti, una “posizione di garanzia” da cui ben potrebbero discendere anche precise responsabilità, non solo disciplinari (come lasciano intendere  alcune linee guida federali, es. FIPAV) ma anche –  ed in particolari condizioni – civili e penali. E’ quindi preferibile incaricare un soggetto che non abbia rapporti con il sodalizio, venendo altrimenti a mancare – o quantomeno risultando altrimenti discutibili – i presupposti dell’autonomia e dell’indipendenza  richiesti dal CONI.

Dall’esame della normativa relativa a tale figura  si segnala, inoltre la seguente incongruenza che ci si auspica possa essere oggetto di futuri chiarimenti legislativi:

  1. da un lato, la nomina del Responsabile per la protezione dei minori deve intervenire nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 36/2021, normativa che, però, rimanda all’emanazione di un decreto che dovrebbe disciplinare la salute e la sicurezza dei minori nonché  la nomina del predetto Responsabile.  Ad oggi, però, tale decreto non è ancora stato emanato;
  2. dall’altro lato i MOG sportivi devono prevedere, tra le altre cose, anche l’indicazione delle procedure per la nomina dei Responsabili Interni ed i Sodalizi, si ribadisce, hanno tempo fino a 12 mesi dalla relativa comunicazione delle Linee Guida federali (la maggior parte quindi entro il 31.08.2024) per adottare tali modelli;
  3. per altro verso, la citata delibera del CONI del 25.07.2023 ha disposto che le Associazioni e le Società sportive debbano provvedere alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni entro il 01.07.2024.

Tenuto conto di quanto appena rappresentato, dall’esegesi normativa parrebbe che le Associazioni e Società sportive, (salvo i casi in cui  abbiano già adottato i citati Modelli) si troveranno a dover designare  la figura del Responsabile entro il 30.06.2024, ovvero prima di aver adottato quei Modelli organizzativi che dovrebbero a rigore indicare i requisiti per la  nomina stessa del Responsabile (stante il citato termine minimo del 31.08.24 per adottarli). Come detto, ci si auspica quindi, che intervengano chiarimenti sul punto.

In conclusione, si ricorda ancora che nella predisposizione dei citato Modello Organizzativo dovrà essere svolto un approfondito lavoro di analisi del contesto interno al Sodalizio sportivo, con contestuale mappatura dei c.d. rischi societari, e di elaborazione delle procedure di prevenzione e contrasto, che giocoforza non potrà prevedere l’utilizzo di modelli standard ma dovrà essere personalizzato in base alle peculiari caratteristiche del Sodalizio sportivo  e  redatto alla luce della specificità del settore sportivo di riferimento e dei vari contesti operativi della Società. ASD e SSD potranno quindi adottare Modelli Organizzativi ad hoc oppure integrare il Modello già adottato in base al D.Lgs. 231/2001[1].

Si consiglia quindi ai sodalizi sportivi di adeguarsi alle nuove disposizioni di legge anche perchè il  D.Lgs. n. 39/2021 prevede espressamente ex art 16 co. 3 che  le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui all’art. 16, comma 2  del medesimo Decreto ( cfr adozione dei Modelli Organizzativi  e dei Codici di Condotta),  “sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni Benemerite a cui esse sono affiliate”.


[1] Il D. Lgs. n. 231/2001 ha introdotto una nuova forma di responsabilità delle società, qualificata come amministrativa per alcune tipologie di reati  (i c.d. reati presupposto previsti dallo stesso DLGS 231/01) commessi dai propri amministratori e dipendenti o collaboratori, nonchè dai soggetti che agiscono in nome e per conto delle società, stabilendo che, in presenza di idonei modelli di organizzazione, gestione e controllo, effettivamente adottati dal sodalizio sportivo, quest’ultimo può risultare esentato dalla responsabilità e dalle relative sanzioni pecuniarie ed interdittive  – o comunque beneficiare di sconti di pena – per i reati commessi nel suo interesse da amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori.

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