RASD: attiva la funzione per la comunicazione dei “VOLONTARI”
Condividi questa pagina:
In breve
Dal 14/11/2024 è attiva, all’interno del RASD, la funzione per comunicare i dati dei volontari che hanno percepito “RIMBORSI” per la propria collaborazione con l’ASD o SSDRL, come previsto dall’art. 29, comma 2, Decreto Legislativo n. 36/2021.
Dal 14 novembre 2024 è attiva, all’interno del RASD (Registro attività sportive dilettantistiche), la funzione per comunicare i dati dei volontari che hanno percepito rimborsi per la propria collaborazione con l’ASD o SSD, come previsto dall’art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 36/2021.
La nuova formulazione del citato art. 29 è stata introdotta, con decorrenza dal 01/06/2024, per effetto dell’articolo 2, comma 3, D.L. 71/2024, che prevede la comunicazione attraverso l’apposita sezione del RASD entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni dei volontari che hanno percepito rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di “400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. purché deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso”.
Le Fsn/Dsa/Eps hanno quasi tutte preso le necessarie delibere con le indicazioni per ottenere il rimborso forfettario delle spese e il Dipartimento dello sport il 14 u.s. ha attivato il nuovo modulo “volontari” all’interno della sezione “LAVORO SPORTIVO” nel Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
Gli enti eroganti devono comunicare i nominativi dei volontari sportivi che percepiscono RIMBORSI FORFETTARI e l’importo corrisposto sul RASD, nell’apposita sezione “VOLONTARI”, entro la fine del mese successivo al trimestre: ottobre/novembre/dicembre 2024 entro il 30 gennaio 2025.
Il VOLONTARIO non deve essere necessariamente tesserato. Nel caso in cui sia invece tesserato, il RASD riporterà tutti i dati già presenti nella piattaforma. In caso di cittadino straniero, senza codice fiscale italiano, occorre inserire una serie di informazioni: nome, cognome, data di nascita, sesso, nazione di nascita, estremi di un documento di identità.
Viene poi richiesto:
- l’Organismo sportivo o Ente che ha riconosciuto la manifestazione o evento sportivo (Fsn/Dsa/Eps,anche paralimpici, Coni, Cip, società Sport e Salute Spa);
- il codice identificativo dell’attività svolta dal volontario;
- la data di corresponsione del rimborso forfettario;
- l’importo del rimborso forfettario erogato per l’attività indicata (nel limite di 400 euro mensili).
Una volta digitato il tasto “verifica” ed il successivo tasto verde “salva” viene effettuato l’inserimento. I dati possono essere modificati o cancellati entro 60 giorni.
Condividi questa pagina: