CU 2025 – Certificazione Unica 2025 (periodo d’imposta 2024): calcolo ravvedimento operoso

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In breve

La Circolare n. 12/E del 31 maggio 2024 dell’Agenzia delle Entrate ha previsto che è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso anche per le CU.

Le certificazioni uniche vanno trasmesse per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo (17/03/2025 essendo di domenica il 16/3) a quello in cui le somme sono state corrisposte. Il termine di trasmissione slitta al 31/03/2025 per le C.U. di lavoro autonomo e al 31/10/2025 per quelle contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

La sanzione per l’invio di ogni certificazione unica oltre il termine è di 100,00 euro, con un massimo di 50.000,00 euro per sostituto d’imposta. La sanzione non si applica, nei casi di errata trasmissione, quando si provvede a trasmettere quella corretta entro i 5 giorni successivi alla scadenza prevista. Se la CU è trasmessa entro 60 giorni dai termini previsti, la sanzione è ridotta a 1/3, con un massimo di 20.000,00 euro.

La circolare Agenzia Entrate n. 12/E del 31/05/2024 è intervenuta ad ammettere l’istituto del ravvedimento operoso anche in caso di tardiva trasmissione della CU, ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 che prevede la riduzione delle sanzioni nei seguenti termini (codice tributo: 8948 in assenza di indicazioni ufficiali):

  • 1/9 del minimo entro 90 giorni dal termine di presentazione del mod. 770/2025: euro 33,33/9 = euro 3,70 (se entro 60 giorni) o euro 100/9 = euro 11,11 (se oltre 60 giorni);
  • 1/8 del minimo entro il termine di presentazione della dichiarazione (770) relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: euro 100/8 = euro 12,50;
  • 1/7 del minimo oltre il termine di presentazione della dichiarazione (770) relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: euro 100/8 = euro 14,29;
  • 1/6 del minimo dopo la comunicazione dello schema d’atto non preceduto da verbale di constatazione: euro 100/6 = euro 16,67;
  • 1/5 del minimo dopo la constatazione della violazione senza comunicazione di adesione al verbale, prima della comunicazione dello schema d’atto: euro 100/5 = euro 20,00;
  • 1/4 del minimo dopo la comunicazione dello schema d’atto, relativo alla violazione constatata, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione: euro 100/4 = euro 25,00.

RATIONonprofit n. 1/2025, pagine 28-29

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