ETS: obblighi di rendicontazione del 5 x 1000

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In breve

Tre obblighi per gli ETS beneficiari del 5 x 1000:
1. redazione e conservazione del rendiconto e dell’elenco delle spese;
2. trasmissione del rendiconto e della relazione su piattaforma dedicata in caso di contributi => 20.000 €
3. un obbligo ulteriore di pubblicità del rendiconto e della relazione in caso di contributi => 20.000 €
Termine degli adempimenti entro 12 mesi dalla ricezione del contributo.
Possibilità di accantonamento di parte del contributo per 24 mesi.

Quadro normativo generale

  • La disciplina è regolata da:
    1. Legge 266/2005 (istituzione)
    2. D.P.C.M. 23 luglio 2020 (modalità di accesso, riparto e rendicontazione)
    3. D.Lgs. 111/2017 (trasparenza, pubblicità e sanzioni)
  • L’art. 16 del DPCM 2020 prevede tre livelli di obblighi:
    1. Redazione e conservazione del rendiconto
    2. Trasmissione (per alcuni enti)
    3. Pubblicazione online

Evoluzione normativa recente

  • D.D. n. 396 del 13 dicembre 2022:
    1. Obbliga gli enti che ricevono ≥ 20.000 € a usare una piattaforma informatica dedicata.
    2. Aggiorna la modulistica per la rendicontazione a partire dall’anno finanziario 2021.
    3. Include:
      • Linee guida aggiornate
      • Manuale utente della piattaforma
      • Format esemplificativo dei giustificativi di spesa
  • D.D. n. 488 del 22 settembre 2021:
    1. Resta valido solo per i contributi < 20.000 €, sempre a partire dal 2021.
    2. Introduce modelli di rendiconto (Mod. A e B) e relative linee guida.

Rendicontazione tramite piattaforma (per importi ≥ 20.000 €)

  • E’ Obbligatoria dal 2021.
  • Gli enti devono:
    1. Compilare il rendiconto online
    2. Trasmetterlo tramite piattaforma
    3. Comunicare l’avvenuta pubblicazione
  • Assistenza tecnica disponibile tramite URP Online per:
    1. Problemi di accesso o registrazione
    2. Errori tecnici
    3. Dubbi normativi

Rendicontazione per importi < 20.000 €

  • Utilizzare la modulistica del D.D. 488/2021.
  • Non è obbligatoria la trasmissione del rendiconto, ma:
    1. Deve essere redatto entro 1 anno dalla ricezione
    2. Conservato per 10 anni

Tempi e spese ammissibili

  • Spese rendicontabili:
    1. Entro 12 mesi dalla ricezione del contributo
    2. Anche a partire dalla pubblicazione dell’elenco definitivo dei beneficiari
  • È possibile accantonare parte del contributo (voce 6 del modello), da usare e rendicontare entro 24 mesi

In calce i seguenti modelli ministeriali:

  • elenco giustificativi di spesa
  • rendiconto relativo al contributo 5 x 1000
  • rendiconto dell’accantonamento del contributo 5 x 1000

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