ETS: obblighi di rendicontazione del 5 x 1000
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In breve
Tre obblighi per gli ETS beneficiari del 5 x 1000:
1. redazione e conservazione del rendiconto e dell’elenco delle spese;
2. trasmissione del rendiconto e della relazione su piattaforma dedicata in caso di contributi => 20.000 €
3. un obbligo ulteriore di pubblicità del rendiconto e della relazione in caso di contributi => 20.000 €
Termine degli adempimenti entro 12 mesi dalla ricezione del contributo.
Possibilità di accantonamento di parte del contributo per 24 mesi.

Quadro normativo generale
- La disciplina è regolata da:
- Legge 266/2005 (istituzione)
- D.P.C.M. 23 luglio 2020 (modalità di accesso, riparto e rendicontazione)
- D.Lgs. 111/2017 (trasparenza, pubblicità e sanzioni)
- L’art. 16 del DPCM 2020 prevede tre livelli di obblighi:
- Redazione e conservazione del rendiconto
- Trasmissione (per alcuni enti)
- Pubblicazione online
Evoluzione normativa recente
- D.D. n. 396 del 13 dicembre 2022:
- Obbliga gli enti che ricevono ≥ 20.000 € a usare una piattaforma informatica dedicata.
- Aggiorna la modulistica per la rendicontazione a partire dall’anno finanziario 2021.
- Include:
- Linee guida aggiornate
- Manuale utente della piattaforma
- Format esemplificativo dei giustificativi di spesa
- D.D. n. 488 del 22 settembre 2021:
- Resta valido solo per i contributi < 20.000 €, sempre a partire dal 2021.
- Introduce modelli di rendiconto (Mod. A e B) e relative linee guida.
Rendicontazione tramite piattaforma (per importi ≥ 20.000 €)
- E’ Obbligatoria dal 2021.
- Gli enti devono:
- Compilare il rendiconto online
- Trasmetterlo tramite piattaforma
- Comunicare l’avvenuta pubblicazione
- Assistenza tecnica disponibile tramite URP Online per:
- Problemi di accesso o registrazione
- Errori tecnici
- Dubbi normativi
Rendicontazione per importi < 20.000 €
- Utilizzare la modulistica del D.D. 488/2021.
- Non è obbligatoria la trasmissione del rendiconto, ma:
- Deve essere redatto entro 1 anno dalla ricezione
- Conservato per 10 anni
Tempi e spese ammissibili
- Spese rendicontabili:
- Entro 12 mesi dalla ricezione del contributo
- Anche a partire dalla pubblicazione dell’elenco definitivo dei beneficiari
- È possibile accantonare parte del contributo (voce 6 del modello), da usare e rendicontare entro 24 mesi
In calce i seguenti modelli ministeriali:
- elenco giustificativi di spesa
- rendiconto relativo al contributo 5 x 1000
- rendiconto dell’accantonamento del contributo 5 x 1000






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