ASD: obbligo di rendicontazione 5 x 1000

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In breve

Obbligo per le ASD di rendicontazione degli importi provenienti dal 5×1000 e comunicazione per importi superiori a 20.000 euro entro +/- 13 mesi (12 mesi + 30 giorni)

Fonti normative

  • DPCM 23 aprile 2010, art. 12: introduce l’obbligo di rendicontazione per i soggetti beneficiari del 5 per mille.
  • DPCM 7 luglio 2016: modifica il precedente, rafforzando gli obblighi di trasparenza e le modalità di rendicontazione.
  • Testo coordinato dei due decreti (indicato semplicemente come “Decreto”).

Obbligo di rendiconto

  • I beneficiari devono rendicontare l’uso delle somme ricevute entro 12 mesi dalla percezione del contributo.
  • È necessario compilare e allegare:
    • un modulo predisposto dall’Ufficio per lo Sport,
    • una relazione descrittiva firmata dal legale rappresentante.

Soggetti obbligati

  • Tutti i beneficiari, indipendentemente dall’importo ricevuto, devono redigere il rendiconto.
  • Solo i soggetti che hanno ricevuto somme pari o superiori a € 20.000 sono tenuti a trasmettere obbligatoriamente il rendiconto all’Ufficio per lo Sport.
  • Chi ha ricevuto meno di € 20.000 è esonerato dall’invio, ma deve comunque redigere e conservare il rendiconto per 10 anni e trasmetterlo su richiesta.

Contenuto del rendiconto

  • Anagrafica del beneficiario (con contatti, scopo sociale, CF, PEC).
  • Tabella delle spese, suddivisa per:
    • Risorse umane
    • Spese di funzionamento
    • Acquisto beni e servizi
    • Altre spese per scopi sociali
    • Eventuali accantonamenti (da giustificare in assemblea)
  • Relazione descrittiva dettagliata degli interventi realizzati.

Modalità di trasmissione

Solo per contributi ≥ € 20.000:

  • PEC: 5xmille.ufficiosport@pec.governo.it
  • Raccomandata A/R alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport, Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma

Tempistiche

  • Redazione: entro 12 mesi dalla percezione della somma.
  • Trasmissione: entro 30 giorni dalla scadenza dei 12 mesi.

Controlli e documentazione

  • I giustificativi non vanno inviati, ma devono essere conservati per 10 anni.
  • Possono essere richiesti dall’Ufficio per lo sport per verifica.
  • Le spese devono essere annullate con dicitura: “spesa sostenuta con il 5 per mille IRPEF anno 20XX”.

Sanzioni

Il contributo può essere recuperato nei seguenti casi:

  • Mancata redazione o trasmissione nei tempi.
  • Mancato possesso dei requisiti.
  • Rifiuto a presentare documentazione.
  • Attività cessata o non conforme.
  • Dichiarazioni false (sanzionate anche penalmente).

In caso di recupero:

  • Il contributo va restituito entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, maggiorato degli interessi.
  • Inadempienza comporta recupero coattivo.

Trattamento dati

Il trattamento dei dati personali avviene senza consenso poiché previsto dalla legge.

In calce il modello ministeriale.

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