ASD: obbligo di rendicontazione 5 x 1000
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In breve
Obbligo per le ASD di rendicontazione degli importi provenienti dal 5×1000 e comunicazione per importi superiori a 20.000 euro entro +/- 13 mesi (12 mesi + 30 giorni)

Fonti normative
- DPCM 23 aprile 2010, art. 12: introduce l’obbligo di rendicontazione per i soggetti beneficiari del 5 per mille.
- DPCM 7 luglio 2016: modifica il precedente, rafforzando gli obblighi di trasparenza e le modalità di rendicontazione.
- Testo coordinato dei due decreti (indicato semplicemente come “Decreto”).
Obbligo di rendiconto
- I beneficiari devono rendicontare l’uso delle somme ricevute entro 12 mesi dalla percezione del contributo.
- È necessario compilare e allegare:
- un modulo predisposto dall’Ufficio per lo Sport,
- una relazione descrittiva firmata dal legale rappresentante.
Soggetti obbligati
- Tutti i beneficiari, indipendentemente dall’importo ricevuto, devono redigere il rendiconto.
- Solo i soggetti che hanno ricevuto somme pari o superiori a € 20.000 sono tenuti a trasmettere obbligatoriamente il rendiconto all’Ufficio per lo Sport.
- Chi ha ricevuto meno di € 20.000 è esonerato dall’invio, ma deve comunque redigere e conservare il rendiconto per 10 anni e trasmetterlo su richiesta.
Contenuto del rendiconto
- Anagrafica del beneficiario (con contatti, scopo sociale, CF, PEC).
- Tabella delle spese, suddivisa per:
- Risorse umane
- Spese di funzionamento
- Acquisto beni e servizi
- Altre spese per scopi sociali
- Eventuali accantonamenti (da giustificare in assemblea)
- Relazione descrittiva dettagliata degli interventi realizzati.
Modalità di trasmissione
Solo per contributi ≥ € 20.000:
- PEC: 5xmille.ufficiosport@pec.governo.it
- Raccomandata A/R alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport, Via della Ferratella in Laterano, 51 – 00184 Roma
Tempistiche
- Redazione: entro 12 mesi dalla percezione della somma.
- Trasmissione: entro 30 giorni dalla scadenza dei 12 mesi.
Controlli e documentazione
- I giustificativi non vanno inviati, ma devono essere conservati per 10 anni.
- Possono essere richiesti dall’Ufficio per lo sport per verifica.
- Le spese devono essere annullate con dicitura: “spesa sostenuta con il 5 per mille IRPEF anno 20XX”.
Sanzioni
Il contributo può essere recuperato nei seguenti casi:
- Mancata redazione o trasmissione nei tempi.
- Mancato possesso dei requisiti.
- Rifiuto a presentare documentazione.
- Attività cessata o non conforme.
- Dichiarazioni false (sanzionate anche penalmente).
In caso di recupero:
- Il contributo va restituito entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, maggiorato degli interessi.
- Inadempienza comporta recupero coattivo.
Trattamento dati
Il trattamento dei dati personali avviene senza consenso poiché previsto dalla legge.
In calce il modello ministeriale.


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