EROGAZIONI LIBERALI E DONAZIONI A FAVORE DI ONLUS, ODV, APS e ETS

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In breve

Soggetti beneficiari e soggetti erogatori – distinzione tra detrazione e deduzione – erogazioni in denaro e in natura – limiti di reddito – documentazione necessaria – verifica iscrizione nei registri pubblici – agevolazioni fiscali per i periodi d’imposta 2024 e 2025 – documentazione da conservare – incompatibilità con altre agevolazioni fiscali

FONTI NORMATIVE

  • D.lgs. n. 117/2017 (CTS), art. 83
  • D.lgs. n. 117/2017 (CTS), art. 104
  • Comunicato Stampa del 8 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • D.lgs. 117/2017, art. 8, co. 1
  • D.lgs n. 241/1997, art. 23
  • D.M. art. 2 e 3 del 28/11/2019 (G.U. 30 gennaio 2020, n. 24)
  • TUIR, art. 9
  • TUIR, art. 92
  • TUIR, art. 85, co. 1, lettera a) e b)
  • L. n. 160/2019, art. 1, co 629
  • D.lgs. n. 216/2023, art. 2

SOGGETTI EROGATORI

  • Persone fisiche;
  • Imprese individuali;
  • Soci di società di persone;
  • Altri enti e società commerciali.

SOGGETTI BENEFICIARI: dichiarazioni dei redditi 2025 e 2026

Ai sensi dell’art. 104, co 1. D.lgs. n. 117/2017 le deduzioni e le detrazioni di cui all’art. 83 si applicano fino al 31/12/2025:

Non sono detraibili le erogazioni liberali a favore delle ODV e delle APS iscritte nei “vecchi” registri e che a seguito della trasmigrazione sono state estromesse dal RUNTS.

SOGGETTI BENEFICIARI: dichiarazioni dei redditi dal 2027

Con comunicato stampa del 08/03/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dispone che le deduzioni e le detrazioni di cui all’art. 83 si applicheranno, a partire dal periodo d’imposta 2026 solamente agli ETS iscritti al RUNTS.

DESTINAZIONE DELLE EROGAZIONI

Le deduzioni e le detrazioni di cui all’art. 83 applicano a condizione che le erogazioni e le donazioni siano destinate allo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8, co. 1, D.lgs. 117/2017).

AGEVOLAZIONI FISCALI

Per i soggetti erogatori:

  • Deduzione fiscale:
    • fruibile dai titolari di imprese individuali, dai soci delle società di persone e dagli enti e società commerciali deduzione diretta sull’IRPEF o sullIRES.
    • è una diminuzione del reddito imponibile ai fini del calcolo dell’IRPEF o dell’IRES.

TIPOLOGIE DI EROGAZIONI LIBERALI:

Devono essere effettuate mediante sistemi di pagamento tracciabili  (art. 23, D.lgs n. 241/1997), quali:

  • Bonifici bancari o postali;
  • Bancomat;
  • Carta di credito;
  • Carte di debito;
  • Carte prepagare;
  • Assegni bancari o circolari.

Non sono detraibili o deducibili le erogazioni in denaro.

EROGAZIONI IN NATURA

Ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione fiscale, i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni agevolabili fiscalmente, all’art. 2 e 3 del D.M. del 28/11/2019, sono le seguenti:

  1. Il bene ricevuto dal beneficiario deve essere utilizzato in conformità alle proprie finalità statutarie.
  2. Il valore normale del bene è quantificato, ai sensi dell’art. 9, TUIR, mediante listini, tariffari o mercuriali, perizia ecc… con la distinzione tra:
    • Beni strumentali: per i quali la detrazione o deduzione è determinata considerando il residuo valore fiscale all’atto del trasferimento e
    • Beni la cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (art. 85, co. 1, lettera a) e b) TUIR) e per i quali la detrazione o deduzione è determinata considerando il minore tra il valore nominale (art. 9, TUIR) e il valore determinato dalle variazioni delle rimanenze (art. 92, TUIR).

Qualora il valore di ogni singola cessione sia superiore a € 30.000 oppure a causa della natura dei beni non sia possibile desumere il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata di stima che attesti il valore dei beni donati, con data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene.

Copia della perizia dovrà essere consegnata al beneficiario.

Per poter godere dell’agevolazione fiscale, l’erogazione in natura deve risultare da un atto scritto contenente:

  1. La dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori.
  2. La dichiarazione del beneficiario contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Le agevolazioni fiscali previste per i soggetti erogatori sono:

  • Detrazione IRPEF lorda del 30% degli oneri sostenuti dal donatore per le erogazioni in denaro o in natura fino ad un massimo di € 30.000 all’anno.
  • Deduzione dal reddito complessivo netto del donatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato per le erogazioni in denaro o in natura effettuate da persone fisiche, enti e società commerciali.

LIMITI DI REDDITO

In deroga alla regola generale introdotta dall’art. 1, comma 629 della Legge 160/2019, le spese sono detraibili al 19% anche per coloro che hanno un reddito complessivo tra € 120.000 e € 240.000.

Per i periodi d’imposta 2024 e 2025:

la detrazione (art. 83, co. 1) è soggetta alla riduzione di € 260,00 per i soggetti con reddito superiore a € 50.000, ai sensi dell’art. 2, D.lgs. n. 216/2023.

  • la deduzione (art. 83, co. 2), non è soggetta a tale misura.

Dal periodo d’imposta 2026:

  • la detrazione (art. 83, co. 1) e la deduzione (art. 83, co. 2) spettano interamente, fermi restando i limiti normativi, a prescindere dal reddito complessivo.

ATTESTAZIONE DELLA QUALIFICA DEL BENEFICIARIO

Il donatore dovrà essere in possesso della documentazione attestante la qualifica di ONLUS, ODV o APS e l’iscrizione nei relativi registri e per gli Enti del Terzo Settore l’iscrizione al RUNTS che potrà essere acquisita:

  • direttamente dal beneficiario.
  • mediante consultazione dei registri pubblici.

ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI

La detrazione e la deduzione di cui all’art. 83, co. 1 e 2, non sono cumulabili tra di loro.

Le agevolazioni non sono cumulabili nemmeno con altre analoghe agevolazioni fiscali previste a fronte delle medesime erogazioni liberali.

FAMILIARI A CARICO

L’erogazione liberale effettuata per conto dei familiari fiscalmente a carico non è agevolabile.

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