Un “guardiano anti abusi” per Asd e Ssd

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In breve

In attesa del decreto attuativo per la definizione di obblighi e adempimenti informativi, il responsabile safeguarding deve prevenire e contrastare discriminazioni, abusi e violenze ai danni dei tesserati della società o associazione sportiva dilettantistica.

L’obbligo per Asd e Ssd di dotarsi di modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione di molestie, violenza di genere e ogni altra forma di discriminazione è stato introdotto dalla Riforma dello Sport (D.Lgs. 28/2/2021 n. 39 – Delibera CONI n. 255/2023 e linee guida delle Fsn/Dsa/Eps).

Inoltre, è scattato l’obbligo di nominare il “Responsabile Safeguarding, vale a dire il “guardiano anti abusi”, il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni a tutela dell’integrità degli sportivi: un soggetto che “dovrebbe” essere autonomo e indipendente per lo svolgimento delle proprie funzioni, non sempre con la possibilità di corrispondergli un compenso “sportivo” (dipende da quanto indicato nei regolamenti tecnici e nei mansionari delle singole federazioni, con evidente disparità di trattamento).

Il termine per la nomina è scaduto il 31 dicembre 2024, ma manca ancora il decreto attuativo per la regolamentazione della disciplina (art. 33, D.Lgs. n. 36/2021).

Delicato ed articolato il compito del “guardiano”: svolge funzioni di vigilanza ma ha anche “il compito di adottare le opportune iniziative per la prevenzione dei comportamenti e di segnalare agli organi competenti eventuali condotte rilevanti”. Figura che si relaziona sia con i responsabili nazionali “Safeguarding” delle Fsn/Dsa/Eps che con l’Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding con reportistica semestrale.

Il Sole 24 Ore di martedì 26 agosto 2025, pag. 24 a cura di Jessica Pettinacci, Giacomo Scicolone e Gabriele Sepio

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