Conseguenze per la Onlus che non diventa ETS

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In breve

Come ormai noto, entro il 31 marzo 2026 le Onlus costituite in […]

Come ormai noto, entro il 31 marzo 2026 le Onlus costituite in forma di associazione dovranno decidere o meno se confluire nel Terzo Settore, mediante l’iscrizione al RUNTS.

Con l’entrata in vigore del titolo X del CTS dal 1.1.2026, entra in vigore anche la previsione, di cui all’articolo 102, che prevede l’abrogazione del D.Lgs. n. 460/1997.

Se le Onlus, entro il 31 marzo 2026, non provvedono a diventare un ETS subiranno una serie di conseguenze civilistiche, fiscali e patrimoniali. Dovranno modificare il proprio statuto per renderlo conforme a quanto prescritto dall’art. 148 Tuir; non potranno più applicare le agevolazioni fiscali concesse dal D.Lgs. n. 460/1997.

Ma la conseguenza più “grave” è che dovranno devolvere il proprio patrimonio a norma dell’articolo 10, comma 1, lettera f) D.Lgs. n. 460/1997, espressamente citato dall’art. 34 del D.M. n. 106/2020.

Volendoci concentrare su tale ultimo aspetto (tralasciando in questa analisi, statuto e fiscalità), a tale proposito con la circolare n. 59/E del 31.10.2007 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la devoluzione patrimoniale riguarda l’incremento patrimoniale realizzato nei periodi di imposta in cui l’ente aveva fruito della qualifica di Onlus”.

La devoluzione dell’incremento patrimoniale potrà avvenire solamente dopo che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali avrà espresso il suo parere in materia (parere da richiedere anche in mancanza di patrimonio da devolvere).

RATIONonprofit n. 8/9 – agosto/settembre 2025, pag. 16

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