Patrimonio netto e personalità giuridica degli ETS

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In breve

Per poter ottenere la personalità giuridica (e per mantenere la permanenza) occorre […]

Per poter ottenere la personalità giuridica (e per mantenere la permanenza) occorre “dimostrare” un patrimonio minimo, che è fissato (art. 22 D.Lgs. n. 117/2017) in € 15.000 per le associazioni e in € 30.000 per le fondazioni.

Il “patrimonio” è dato dalla sommatoria delle “componenti ideali” del patrimonio netto contabile: fondo di dotazione, riserve statutarie, riserve vincolate, riserve di avanzi di gestione; o più semplicemente: attivo di bilancio – passivo di bilancio (al netto delle voci patrimoniali).

Se il patrimonio, oltre a “liquidità”, è costituito da beni diversi dal denaro, è necessaria una relazione giurata (allegata all’atto costitutivo o più frequentemente all’atto che richiede la personalità giuridica) di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Si ricorda che per gli “enti privi di personalità giuridica” (art. 38 c.c.) per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Con l’ottenimento, invece, della personalità giuridica, l’ETS diviene “dotato di autonomia patrimoniale perfetta”: soggetto di diritto che risponde direttamente con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte dai propri organi senza che alcuno (organi amministrativi, soci, associati o altri soggetti) possano essere ritenuti responsabili solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni stesse (ferme restando – art. 28 CTS – le responsabilità per gli amministratori, sindaci, ecc. delle norme del c.c. proprie delle società di capitali).

RATIONonprofit. n. 10/2025, pagina 21

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