Regime fiscale dei PREMI SPORTIVI
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In breve
Su istanza della FISE, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delucidazionI che riguardano – tra l’altro – i premi nello sport dilettantistico e i relativi adempimenti fiscali.
Risp. Consulenza Giuridica Agenzia Entrate n. 9 del 15.7.2025.

Il D.Lgs. 36/2021 ha introdotto una netta separazione tra i compensi derivanti da un rapporto sportivo dilettantistico e i PREMI SPORTIVI erogati al di fuori di tale “rapporto contrattuale”. Vale a dire che se i PREMI sono ALEATORI seguono la normativa dei premi (che vediamo qui di seguito) mentre se sono “previsti contrattualmente” sono assoggettati alla stessa tassazione del rapporto contrattuale (elemento accessorio ma strutturale). Se il premio è corrisposto ad un lavoratore sportivo autonomo (dotato di partita Iva) sarà assoggettato alla ritenuta d’acconto del 20% (prevista dall’art. 25 DPR 600/73), mentre se lavoratore dipendente o collaboratore coordinato e continuativo sarà assoggettato alle ritenute Irpef secondo le aliquote di cui all’art. 11 TUIR (nel rispetto delle soglie di esenzione fino a 5.000 euro a fini previdenziali e fino a 15.000 euro a fini fiscali applicabili al rapporto di lavoro sportivo).
I premi erogati da CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD/SSD ai propri tesserati dilettanti vengono ora assoggettati ad una RITENUTA a titolo d’imposta del 20% (fatta eccezione per i PREMI IPPICI corrisposti direttamente dalla FISE, che sono assoggettati ad una ritenuta del 4% – disciplina speciale prevista dal combinato disposto dall’art. 5 D.L. 417/1991 e dell’art. 28, comma 2, D.P.R. n. 600/1973).
La ritenuta del 20% deve essere applicata anche in caso di PREMI IN NATURA (al valore normale del bene conferito a titolo di premio).
Tuttavia esiste una SOGLIA di ESENZIONE per i premi erogati dalla stessa ASD/SSD ad uno stesso tesserato (dovremmo dire ATLETA perchè ora il testo normativo “non cita” più anche i tecnici, precedentemente inclusi), se gli importi sono inferiori a 300,00 euro per ogni annualità. Qualora però venga superata la soglia, la ritenuta viene operata sull’intero importo erogato. Esempio: 300 euro già erogati nell’anno … ora ASD eroga lordi 100 euro – 20% ritenuta = 80 euro (calcolata su 300+100) … netto erogato 20 euro (fatta salva la possibilità per ASD/SSD di non operare la rivalsa).
La ritenuta del 20% a titolo d’imposta (art. 36, comma 6-quinquies, D.Lgs. n. 36/2021) deve essere versata entro il giorno 16 del mese successivo con modello F24 e codice tributo 1047, mentre per i premi erogati dalla FISE la ritenuta del 4% nel modello F24 è evidenziata con codice tributo 1051.
Di tali ritenute si dovrà tener conto nell’elaborazione del modello 770 entro il 31 ottobre dell’anno successivo (31/10/2025 per le ritenute riferite all’anno d’imposta 2024), mentre solo i premi contrattualizzati troveranno posto nella CERTIFICAZIONE UNICA (CU) del percipiente., essendo esonerati i premi sportivi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta. Per la fascia esente dei 300 euro non si dovrà fare nessuna comunicazione, neppure al RASD.
Ratio Nonprofit – mensile n. 10 – ottobre 2025, pag. 24-31
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