Enti associativi: esclusione da iva per i corrispettivi specifici fino al 1° gennaio 2036

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In breve

Il via libera del CdM alle nuove disposizioni – proroga di 10 anni alle norme introdotte dal D.L. 146/2021 – evitano per le associazioni l’obbligo di acquisire la partita Iva (se fossero in possesso del solo codice fiscale).

Confermata la continuità dell’esclusione Iva (art. 4, comma 4, Dpr 633/72) per i corrispettivi specifici versati da associati, partecipanti o tesserati per lo svolgimento delle attività istituzionali. Viene in pratica rinviata al futuro la discussione con la Commissione UE per le esigenze del diritto unionale.

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni dal 1° gennaio 2026, avrebbero portato le APS (associazioni di promozione sociale) a inquadrare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande come non commerciale, mentre sarebbe stata esente ai fini Iva se rivolta ad indigenti (o per ipotesi diverse).

Una novità di assoluto rilievo del nuovo decreto è la possibilità di accedere all’aliquota del 5% per le attività socio, sanitario, assistenziali ed educative in favore di anziani, inabili adulti, portatori di handicap e malati di Aids (n. 27-ter, tabella A, parte IIbis, Decreto Iva).

Per le APS (associazioni di promozione sociale) e per le ODV (organizzazioni di volontariato) si conferma il quadro di semplificazione relativamente a quelle che opteranno per il nuovo regime forfettario di cui all’articolo 86 del CTS: in continuità con le disposizioni della legge n. 398/91 (come noto applicabile dal 2026 solo per le Asd/Ssd/Ets iscritte al RASD e non anche al RUNTS), beneficeranno dell’esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi incassati, nonché dagli adempimenti di memorizzazione elettronica, trasmissione telematica e tenuta del registratore di cassa.

Il Sole24ore di venerdì 21 novembre 2025, pag. 34 a cura di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

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