Asd: niente sconti senza rendiconto

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In breve

La sentenza n. 5797 del 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di […]

La sentenza n. 5797 del 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio è in linea con il concetto già fatto proprio dalla Corte di Cassazione (ordinanze n. 16449/2016, n. 15050/2024, n. 5883/2025): “in tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione d’imposta, prevista dall’art. 148 TUIR in favore delle associazioni non lucrative, dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta (asd), ma anche dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estraneo e neutrale, dell’affiliazione al Coni”.

La sentenza CGT Regionale Lazio prosegue sottolineando che: “le agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell’atto costitutivo o nello statuto”.

Nel caso specifico della Asd di Frosinone, l’assenza di democraticità e la scarsa partecipazione alla vita associativa, la mancanza di verbali delle assemblee e del consiglio direttivo, la mancata redazione ed approvazione del rendiconto, la mancata documentazione e rendicontazione degli incassi costituiscono rilievi insormontabili che non consentono alla Asd il diritto alle agevolazioni fiscali. Viene loro contestata l’applicabilità della legge n. 398 del 16/12/1991, con accertamento delle maggiori imposte (61mila euro).

Italiaoggi di sabato 20 dicembre 2025, pagina 30, a firma di Benito Fuoco

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