Terzo Settore: esclusione IVA ai tempi supplementari
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In breve
Il D.Lgs. n. 186 del 4 dicembre 2025 (G.U del 12/12/2025) ha ratificato la maxi-proroga al 1° gennaio 2036 delle disposizioni che trasformano l’esclusione in ESENZIONE IVA, obbligando tutte le associazioni all’apertura della posizione Iva e ai relativi adempimenti.

La relazione illustrativa ne spiega le ragioni: “valutare l’adozione di misure volte a mantenere il vigente regime di esclusione dall’Iva per le operazioni poste in essere dagli enti associativi non commerciali”, ma questo va mediato con il vigente diritto unionale e con la procedura di infrazione della Commissione Europea all’Italia: le operazioni esenti concorrono alla determinazione della base per il calcolo del contributo statale al bilancio della UE. Rimangono così in “stand-by” le modifiche che il D.L. 146/2021 (art. 5, comma 15-quater) ha apportato agli artt. 4 e 10 del Dpr n. 633/72 (legge Iva).
L’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 186/2025 dispone per le Odv e le Aps l’elevazione da 65.000 euro (applicabili finora solo al comparto Iva) a 85.000 euro del regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 58 a 63, della legge 190.2014, in armonia con l’analogo limite previsto per il regime forfettario per le persone fisiche. Per contro, il successivo comma 2 riduce da 130.000 euro a 85.000 euro il limite per l’applicazione per le stesse Odv (organizzazioni di volontariato) ed Aps (associazioni di promozione sociale) del regime forfettario previsto dall’articolo 86, comma 1, del CTS, che avrà decorrenza dal 2026.
Il D.Lgs. n. 186/2025 introduce molte altre novità, tra cui (art. 3) la sostituzione del riferimento alle Onlus con quello agli “enti del terzo settore di natura non commerciale”, negli artt. 3 e 10 della legge Iva ad opera dell’art. 89, comma 7, del CTS (Codice del Terzo Settore). Il riferimento alle Onlus (art. 3, 3° comma, 1° periodo) non riguarda le imprese sociali costituite nella forma di cooperative sociali e loro consorzi.
L’articolo 4 del D.Lgs. n. 186/2025 estende l’ambito di applicazione dell’aliquota iva ridotta al 5% per le prestazioni di servizi indicate ai n. 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell’art. 10, primo comma, legge Iva, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso n. 27-ter (prestazioni socio-sanitarie). L’aliquota del 5%, finora riservata alle suddette prestazioni rese da cooperative sociali e loro consorzi, è estesa alle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, codice civile.
L’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 186/2025 cancella l’obbligo di certificazione dei corrispettivi nei confronti delle Odv e delle Aps che applicheranno il regime forfettario art. 86, c.1, CTS.
L’articolo 7, D.Lgs. 186/2025 apporta modifiche di coordinamento alle legge n. 398/1991 volte a circoscriverne l’ambito di applicazione alle sole Asd e Ssd, a condizione che le stesse non siano anche iscritte al RUNTS.
ItaliaOggi di lunedì 29 dicembre 2025, pagina 8, a cura di Franco Ricca
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