La Certificazione Unica (CU 2026): lavoratori sportivi (e non), novità

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In breve

Iniziamo gli adempimenti dichiarativi del nuovo anno con i compensi ai lavoratori sportivi (con un occhio di riguardo a chi ha percepito i “rimborsi spese forfettari come volontario” (anche se nell’ambito dei 400 euro/mese).

Il 16 marzo 2026 rappresenta una scadenza importante per ASD e SSDrl: la certificazione unica per i redditi di lavoro dipendente (e assimilati), redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e redditi diversi va inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate ed una copia deve essere consegnata/inviata al percipiente e tra queste categorie vi sono anche i lavoratori sportivi del dilettantismo che dal 1/7/2023, con le co.co.co. sportive, rientrano nel novero dei rapporti di lavoro veri e propri (non più redditi diversi, come lo erano ante riforma dello sport, D.Lgs. n. 36/2021).

Una novità di quest’anno è rappresentata, in tema di scadenze, dal rinvio dal 31 marzo al 30 aprile 2026 delle CU relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arti o professioni abituali (avvocati, commercialisti, architetti, geometri, ecc.) con i quali l’ASD/SSD può aver intrattenuto rapporti professionali nel corso dell’anno solare 2025 (ricordiamo che dal 2024 non devono essere più certificati i compensi dei professionisti in regime forfettario).

Rimangono in scadenza al 31 ottobre le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (categorie marginali).

La novità, per la parte fiscale, è rappresentata dalla necessità di indicare la durata del rapporto di lavoro se di entità inferiore ai 15.000 euro (esenzione fiscale) nella sezione “redditi lavoro sportivo”, punto 787 (giorni) e 788/789 (data inizio/fine rapporto), con spunta della casella 790 se il lavoratore è ancora in forza al 31/12/2025; va invece indicata nel quadro “dati fiscali per i redditi di lavoro dipendente e assimilati” se l’entità del compenso lordo supera i 15.000 euro, in quanto entrano in gioco le detrazioni fiscali.

Per la parte contributiva ci sono due novità (sezione 3-bis): il punto 54 (franchigia previdenziale) ed il punto 55 (rimborsi spese forfettarie) con riguardo ai co.co.co. sportivi dilettantistici e a quelli amministrativo-gestionali. Nel punto 54 va indicata la quota di franchigia utilizzata (max 5000 euro), comprendendo anche gli eventuali rimborsi forfettari riconosciuti per le attività svolte nel limite di 400 euro/mese, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Fsn/Dsa/Eps/Coni/Cip/Sport&Salute (si rimanda allo specifico approfondimento in merito … collegamento in calce). Tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito del percipiente ma determinano anch’essi a formare la “franchigia” (così come il lavoro autonomo occasionale). Nel punto 55 vanno indicati gli importi dei suddetti “rimborsi forfettari” che sono parte della franchigia previdenziale (5000 euro) e fiscale (15.000 euro).

Si sottolinea l’importanza delle predette certificazioni, per le quali vengono previste sanzioni di euro 100,00 per ogni omissione (ammesso il ravvedimento operoso), anche con riferimento a quei rapporti di collaborazione occasionale che, non avendo trovato spazio nel RASD (registro delle attività sportive dilettantistiche, a cui vanno fatte le comunicazioni “periodiche” in luogo delle comunicazioni preventive al Centro per l’Impiego), vanno in ogni caso considerate e certificate (con eventuale ravvedimento operoso delle ritenute d’acconto del 20%) onde attenuare il rischio che, in caso di ispezioni, le stesse siano considerate alla stregua di “lavoro irregolare”, con applicazione delle maxi sanzioni allo stesso riservate.

In tema di pesanti sanzioni, segnaliamo la necessità di mettersi in regola con la “sicurezza sul lavoro – D.L. 81/08”, con particolare riguardo ai co.co.co. sportivi che superano la soglia di 5.000 euro annui. Fisconoprofit effettuerà un approfondimento specifico nella newsletter n. 3/2026 sport, in programma per martedì 10 marzo 2026, approfondimento che verrà diramato anche negli ordinari canali sociali (Facebook, Linkedin, ecc.).

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