Corte d’appello Figc in tema di safeguarding

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In breve

La figura del responsabile safeguarding interno deve possedere requisiti sostanziali, non solo formali.

La decisione n. 088/Cfa – sezioni unite – Corte federale d’appello Figc del 9/2/2026 fornisce una interpretazione forte in tema di safeguarding: non basta nominare un responsabile safeguarding ma occorre sceglierlo bene! Non è un adempimento formale ma una vera e propria responsabilità nella scelta della figura giusta.

Nella fattispecie, le SS.UU. squalificano per quattro anni il tecnico reo di aver tenuto gravi condotte nei confronti di proprie atlete. Ma la decisione più innovativa riguarda il presidente dell’Asd colpevole di non aver posto in essere misure effettive di prevenzione, controllo e gestione del rischio. Non è sufficiente adottare un semplice codice di condotta o un modello organizzativo; l’inerzia organizzativa integra violazione degli obblighi di lealtà, correttezza e probità.

Il Presidente ha il dovere di scegliere con la dovuta cautela i soggetti cui affidare ruoli delicati (culpa in eligendo), in quanto implica una valutazione preventiva di competenza, affidabilità e idoneità.

Il safeguarding non è più soltanto un presidio etico, ma un parametro di valutazione della qualifica organizzativa dell’ente.

ItaliaOggi di sabato 7 marzo 2026, pag. 30, a firma di Matteo Pozzi

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