Riforma dello sport: sicurezza nei luoghi di lavoro

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In breve

Il D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre ai dipendenti, attrae alla tutela anche i “collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409, primo comma n. 3 del c.p.c., ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente”.

Ai fini della sicurezza sul lavoro, la riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021) ha modificato l’approccio al relativo decreto, in quanto fino al periodo di valenza dell’art. 67, comma 1, lettera m) TUIR non si avevano tutele a favore dei collaboratori sportivi (percepivano redditi diversi); dall’introduzione della riforma, i collaboratori sono equiparati, sotto l’aspetto “prevenzionistico”, ai lavoratori dipendenti.

Il D.Lgs. n. 120/2023, meglio noto come “correttivo-bis” ha limitato tale assimilazione, stabilendo che per le collaborazioni sportive dilettantistiche con compenso inferiore a 5.000 euro annuo si applicano solo gli obblighi previsti in tema di tutela dei lavoratori autonomi. Si applica l’articolo 21, comma 2, del Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che prevede un obbligo di informazione (art. 36 T.U. 81/08) del datore di lavoro sui requisiti tecnico-professionali del prestatore d’opera (autocertificabili) e di informazione su rischi specifici e su misure di prevenzione e di emergenza (opportuno documentare quando adottate). La norma prevede che per la valutazione di tali rischi sia necessario il DVR (la cui omissione è sanzionabile come evidenziato in calce). Se previsti, è obbligatoria la messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), mentre non vige l’obbligo di visita medica preventiva.

Dolenti note in tema di adempimenti e sanzioni pesanti (in caso di visite ispettive) sono invece previste per le Asd e Ssd che si avvalgono di collaboratori che superano annualmente la soglia di 5.000 euro di compensi:

  • obbligo di informazione e di formazione dei lavoratori;
  • nomina e formazione di addetti per il pronto soccorso e antincendio;
  • elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR);
  • nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
  • nomina di un medico competente;
  • fornitura di dispositivi di protezione individuale (dpi), se previsti;
  • preparazione di piano di emergenza ed evacuazione dei locali.

Tale normativa, come già abbiamo avuto di segnalare, è in vigore dalla introduzione della riforma (1/7/2023), ma nel corso di questi due anni e mezzo ben poche Asd/Ssd hanno soppesato appieno le regole che viaggiano a latere con la gestione dei compensi sportivi.

Per completezza di trattazione, in tema di sicurezza sul luogo di lavoro nelle Asd e Ssd, occorre ricordare che le strutture sportive devono essere dotate di un defibrillatore semiautomatico (DAE) e che occorre formare il personale al suo utilizzo (tale previsione anche in caso di assenza di lavoratori dipendenti e/o collaboratori, come sopra indicato).

Lo Studio Canta & Fisconoprofit (che non si occupa direttamente di “sicurezza sul lavoro”) si è dato una regola che applicheremo nel corso dell’anno 2026 per le associazioni che seguiamo direttamente: al superamento dei 5.000 euro (anche se la normativa è in vigore da oltre due anni e per i contratti in corso superiori ai 5.000 euro doveva già essere fatta) se l’Asd/Ssd non ci conferma (con documentazione adeguata) che si è attivata per le normative T.U. n. 81/08 cessiamo l’assistenza con la stessa per quanto attiene il lavoro sportivo / co.co.co..

Ci proviamo a far digerire la pillola, con la segnalazione delle sanzioni (magari siamo più incisivi):

  • l’omessa erogazione della formazione è punita con la contravvenzione dell’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro (con importi raddoppiati se la violazione riguarda più di 5 lavoratori e triplicati se riguarda più di 10 lavoratori);
  • sia la mancata predisposizione del DVR che la nomina dell’RSPP sono punite con la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi o dell’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro;
  • la mancata nomina del medico competente è punita con l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

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