Cassazione: sponsor, deducibilità ampia

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In breve

La norma speciale prevale sul regime generale di deducibilità dei costi.

La sentenza della Cassazione civile tributaria, ordinanza n. 12447/2026, depositata in cancelleria il 4 maggio 2026, riserva un trattamento di riguardo ad una associazione sportiva dilettantistica in forza della valenza dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, legge speciale che deroga al principio di deducibilità dei costi ex art. 109 TUIR. Tale norma prevede una presunzione legale assoluta circa la integrale deducibilità delle spese pubblicitarie in tema di inerenza (nella fattispecie la contestata antieconomicità contestata dall’Ufficio).

In appello viene ritenuto che il costo fosse privo di inerenza e l’antieconomicità e l’incongruenza della spesa dovevano rilevarsi indici rivelatori della mancanza di inerenza.

Nella sentenza della Cassazione si legge che l’art. 90, comma 8, legge 289/2002 è una norma speciale destinata a derogare anche al regime generale di deducibilità dei costi, in quanto avente la finalità di approntare un regime agevolativo per quei soggetti che investono nello sport amatoriale nonché di favorire, tramite il regime fiscale, la diffusione di attività giudicate socialmente utili e meritevoli di protezione (concetto già presente nella sentenza Cassazione n. 21452/2021).

L’articolo 90, comma 8, legge n. 289/2002 prevede, per il soggetto erogante, che la spesa pubblicitaria sia deducibile fino a 200.000,00 euro annue, fissando la norma una presunzione assoluta di inerenza e congruità. L’Agenzia delle Entrate non può sindacare la scelta aziendale né valutare l’idoneità della sponsorizzazione sulla base di giudizi prognostici.

ItaliaOggi di giovedì 7 maggio 2026, pag. 30, a firma di Benito Fuoco

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