Modello EAS: interviene la Cassazione

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In breve

La mancata presentazione del modello EAS per le associazioni sportive dilettantistiche NON comporta l’automatica decadenza dalle agevolazioni fiscali, ma costituisce un INDIZIO che deve essere valutato con altri elementi sostanziali (Cass. civ. n. 20027/25).

Il modello EAS è stato introdotto dall’art. 30, comma 1, D.L. 29/11/2008 (convertito con modificazioni nella Legge n. 185/2008) con l’esigenza di ““conoscere e monitorare gli enti associativi … al fine di acquisire informazioni sugli elementi di identificazione e qualificazione soggettiva …, sui contenuti statutari e sui profili organizzativi, sul settore di operatività e sulle specifiche attività poste in essere, per modo che l’azione di controllo fiscale posa concentrarsi sulle pseudo-associazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell’interesse degli associati” [circolare Agenzia delle Entrate 9.4.2009 n. 12/E].

La Cassazione civile tributaria, sezione 5^, con l’ordinanza n. 20027 depositata il 18 luglio 2025, stabilisce un principio di diritto per il quale la mancata trasmissione del modello EAS da parte delle ASD costituisce un fatto idoneo a legittimare la verifica dell’Amministrazione finanzaria, ma si limita ad essere un elemento indiziario da valutare ai fini della decadenza dal regime agevolativo e non di per sè un fattore di revoca delle agevolazioni di favore. Trattasi, in sintesi, una violazione formale se non associata ad altre criticità.

Per il riconoscimento del regime agevolato di cui all’art. 1 della Legge n. 398/1991, rileva la qualificazione dell’associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro come previsto dallo statuto e alla verifica in concreto sull’attività svolta al fine di evitare che sia uno “schermo” di attività commerciale svolta in forma associata (Cassazione n. 30008/2021 – n. 6361/2023).

L’applicabilità della “398” è altresì legata all’affiliazione dell’associazione ad una Fsn/Dsa/Eps per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, ma il possesso di questo requisito non è sufficiente, “essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge”; vale l’effettivo esercizio di una attività senza fine di lucro, l’effettivo svolgimento dell’attività considerata, “il cui onere probatorio incombe sul contribuente (Cassazione n. 25353/2020 – n. 29500/2020). Occorre “l’accertamento, effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione, che l’attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cassazione n. 11456/2010 – n. 8623/2012).

Il modello EAS, introdotto dall’art. 30, comma 1, D.L. n. 185/2008 ha lo scopo di facilitare il riconoscimento della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi dell’associazione (Cassazione n. 26924/2019). La Corte di Cassazione, nella sentenza n, 20027/2025, stabilisce che “la mancata trasmissione del modello EAS da parte delle associazioni sportive dilettantistiche costituisce un fatto idoneo a legittimare la verifica dell’Amministrazione Finanziaria, nonché un elemento indiziario da valutare ai fini della decadenza dell’ente dal regime agevolativo, ma da sola non comporta la revoca delle agevolazioni fiscali, in quanto violazione formale e non sostanziale”.

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