Modello EAS: interviene la Cassazione
Condividi questa pagina:
In breve
La mancata presentazione del modello EAS per le associazioni sportive dilettantistiche NON comporta l’automatica decadenza dalle agevolazioni fiscali, ma costituisce un INDIZIO che deve essere valutato con altri elementi sostanziali (Cass. civ. n. 20027/25).

Il modello EAS è stato introdotto dall’art. 30, comma 1, D.L. 29/11/2008 (convertito con modificazioni nella Legge n. 185/2008) con l’esigenza di ““conoscere e monitorare gli enti associativi … al fine di acquisire informazioni sugli elementi di identificazione e qualificazione soggettiva …, sui contenuti statutari e sui profili organizzativi, sul settore di operatività e sulle specifiche attività poste in essere, per modo che l’azione di controllo fiscale posa concentrarsi sulle pseudo-associazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell’interesse degli associati” [circolare Agenzia delle Entrate 9.4.2009 n. 12/E].
La Cassazione civile tributaria, sezione 5^, con l’ordinanza n. 20027 depositata il 18 luglio 2025, stabilisce un principio di diritto per il quale la mancata trasmissione del modello EAS da parte delle ASD costituisce un fatto idoneo a legittimare la verifica dell’Amministrazione finanzaria, ma si limita ad essere un elemento indiziario da valutare ai fini della decadenza dal regime agevolativo e non di per sè un fattore di revoca delle agevolazioni di favore. Trattasi, in sintesi, una violazione formale se non associata ad altre criticità.
Condividi questa pagina: