La soglia di esonero dei 300 euro per i premi: non proprio la “miglior” chiarezza!

Condividi questa pagina:

In breve

Questo il chiarimento diffuso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 265 del 17 ottobre 2025: operare la trattenuta, salvo poi chiederne il rimborso! (ndr – si poteva gestire meglio!)

Si poteva fare di meglio per la nuova gestione dei PREMI SPORTIVI: per l’annualità 2025 “sembra” non trovare applicazione la franchigia dei 300 euro per la ritenuta sui premi agli sportivi dilettanti o meglio lo sarà dal 1° gennaio 2026 con effetto retroattivo “alla data del 29 febbraio 2024”: una situazione che rende necessaria la trattenuta, “salvo poi chiederne il rimborso!”.

Questo il chiarimento diffuso dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 265 pubblicata il 17 ottobre 2025.

L’articolo 36, comma 6-quater, D.Lgs. n. 36/2021 prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 20% quando i premi sono riconosciuti a propri tesserati atleti e tecnici dilettanti per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali da parte di Coni, Cip, Fsn, Dsa, Eps, Asd, Ssd.

La franchigia di 300 euro era stata disposta dal D.L. 215/2023 in via temporanea dal 29 febbraio al 31 dicembre 2024, disposizione poi ripresa all’interno del D.Lgs. n. 33/2025, all’art. 45 del nuovo Testo Unico Versamenti e Riscossioni (TUVR), che però trova applicazione solo dal 1° gennaio 2026, lasciando di fatto scoperta l’annualità 2025.

La retroattività della nuova disposizione (art. 45, comma 9, TUVR) “dalla data del 29 febbraio 2024” non prevede un termine finale quindi deve intendersi “una disposizione a regime dell’esonero da ritenute entro l’importo di 300 euro”, che però ha una decorrenza posticipata prevista dall’art. 243 del Testo Unico al 1° gennaio 2026.

La soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello è la seguente:

  • applicare la ritenuta a titolo d’imposta, indipendentemente dall’entità del premio erogato;
  • procedere al versamento nei termini ordinari delle ritenute operate sui premi erogati nel 2025 (con eventuale ravvedimento operoso se si era tenuto conto della franchigia);
  • presentare nel 2026 un’istanza di rimborso per le ritenute sui premi erogati nel corso dell’esercizio 2025 nei confronti del medesimo soggetto, laddove di importo complessivamente non superiore a 300 euro.

Ndr: una situazione che Carlo Emilio Gadda inserirebbe volentieri nel suo celebre romanzo “Quer pasticciaccio brutto de via Merulana”.

In questo nostro “pasticciaccio” eviteremmo di effettuare la rivalsa al “premiato” (come noto la rivalsa è facoltativa) per evitare di dover poi fare dei rimborsi a catena. Salvo attendere – sempre ndr – di effettuare gli eventuali ravvedimenti nel corso del 2026 (il modello 770/2026 scade tra più di un anno) e vedere se esce una soluzione più logica rispetto a ravvedere e poi chiedere il rimborso. Speriamo di poter stendere un velo pietoso su questo “autogol”.

Allegata Risposta n. 265/2025

Eutekne.info di sabato 18 ottobre 2025, a firma di Alberto Girinelli e Paola Rivetti

Condividi questa pagina:

Scopri i vantaggi di Fisconoprofit

Registrati

Partner