Corte Costituzionale, Sentenza n. 86/2025: l’azione di responsabilità delle persone giuridiche nei confronti degli amministratori, sospensione del termine di prescrizione ed estensione alle associazioni non riconosciute
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In breve
In tema di associazionismo va riportata la recente pronuncia della Corte costituzionale […]

In tema di associazionismo va riportata la recente pronuncia della Corte costituzionale la quale con sentenza n. 86 del 26 giugno 2025, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 2941 n. 7 c.c. nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finchè sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”.
Per meglio comprender la portata della decisione va ricordato che le associazioni non riconosciute, disciplinate dagli articoli 36-38 del codice civile, sono enti privi di personalità giuridica, ma dotati di soggettività giuridica propria e di un fondo comune distinto dal patrimonio personale dei soci. Esse hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta, che comporta la responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome dell’associazione.
Nel tempo, la distinzione tra associazioni riconosciute e non riconosciute si è progressivamente attenuata, e la sentenza in commento si inserisce proprio in questo percorso di equiparazione.
Il caso, in particolare, riguardava l’azione di responsabilità per mala gestio nei confronti del suo amministratore avviato da una associazione non riconosciuta che si era trasformata in Impresa sociale.
Nello specifico l’ente era stato posto in liquidazione coatta amministrativa ed il Commissario liquidatore aveva avviato un’azione di responsabilità verso l’amministratore il quale però si era costituito in giudizio eccependo l’intervenuta prescrizione di ogni pretesa risarcitoria.
Nel caso de quo il Tribunale di merito investito della vicenda sollevava questione di illegittimità costituzionale dell’art. 2941 n. 7rispetto agli art. 3 e 24 della Costituzione.
L’art. 2941 n. 7 c.c. prevede infatti che “La prescrizione rimane sospesa: (omissis) 7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”.
La Consulta è stata quindi chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità costituzionale dell’art. 2491, n. 7, c.c., nella parte in cui non prevedeva la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi. Questo perchè la norma citata prevedeva la sospensione della prescrizione delle azioni di responsabilità solo tra persone giuridiche e i loro amministratori, escludendo così le associazioni non riconosciute.
La Corte Costituzionale esaminato il caso ha ritenuto di dichiarare la sua incostituzionalità nella parte in cui non includeva anche le associazioni non riconosciute per l’irragionevole disparità di trattamento sia rispetto alle associazioni riconosciute sia rispetto alle società in accomandita semplice e in nome collettivo.
Di fatto ad avviso della Consulta la sospensione della prescrizione risponderebbe a una esigenza sostanziale: l’ente trova infatti oggettive difficoltà a conoscere e perseguire eventuali illeciti degli amministratori finché questi restano in carica e tale difficoltà non dipende dalla personalità giuridica, ma dalla struttura organizzativa e dal rapporto di fiducia tra amministratori e associati.
La Corte riconosce quindi che anche le associazioni non riconosciute sono autonomi centri di imputazione giuridica, con un principio di alterità fondato su struttura, patrimonio e scopo.
Con tale pronuncia quindi si è esteso anche alle Associazioni non riconosciute (i.e. prive di personalità giuridica) l’istituto sospensivo già previsto per le Associaizoni con personalità giuridica.
L’importanza di tale pronuncia è più che evidente in quanto la decisione produce effetti erga omnes e per l’effetto sarà applicabile in tutti i casi futuri e per quelli ancora pendenti.
FONTE: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/86
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