Registro dei VOLONTARI e obbligo di assicurazione per gli ETS
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In breve
L’art. 17 del CTS (D.Lgs. n. 117/2017) prevede che tutti gli Enti […]

L’art. 17 del CTS (D.Lgs. n. 117/2017) prevede che tutti gli Enti del Terzo Settore devono istituire il REGISTRO DEI VOLONTARI (limitatamente a quelli “non occasionali”).
Il Registro dei Volontari, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un Notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato (ad es. il Segretario comunale), che dichiara nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.
In alternativa al registro cartaceo, gli enti possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l’integrabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte.
Nel registro dei volontari vanno annotati, per ciascun volontario:
- il codice fiscale, il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita;
- la residenza (o il domicilio) del volontario;
- la data di inizio e quella eventuale di cessazione dell’attività di volontariato.
Correlatamente vi è l’OBBLIGO DELL’ASSICURAZIONE dei volontari, obbligo che riguarda tutti i volontari sia occasionali, che non occasionali.
Con la nota n. 809/2025 del Ministero del Lavoro, è stato precisato che quando un ente ha sedi secondarie è consentita l’istituzione di registri dei volontari relativi alle singole sedi, a condizione che ciò avvenga con modalità tali da garantire l’assolvimento degli obblighi di registrazione e assicurazione dei volontari e la certezza delle scritture. Questi ultimi devono essere vidimati come i registri della sede.
RATIONonprofit – n. /2025, pag. 12
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