Nota n. 4344 del 19/05/2020 Min. Lavoro: 5 per mille e art. 35, D.L. n. 18/2020

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In breve

L’art. 35 D.L. 18 del 17/03/2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, commi 3 e 3-bis, secondo i quali è possibile svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l’anno finanziario 2017 entro la data del 31/10/2020; inoltre per il solo anno 2020, il termine per la redazione del rendiconto è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme.

Il Ministero del Lavoro, Direzione generale del Terzo Settore, risponde ad alcuni quesiti legati all’emergenza Covid-19 e connessi ai beneficiari del contributo del cinque per mille. In particolare si chiede:

– la possibilità di prorogare il termine entro cui possono essere svolte le attività finanziate con i fondi del cinque per mille e, conseguentemente di prorogare il termine entro il quale deve essere assolto il relativo obbligo di rendicontazione concernente gli importi accreditati durante l’anno solare 2019 e imputabili agli anni finanziari 2017 o antecedenti. A tale quesito ha in pratica già risposto l’art. 35 D.L. 18 del 17/03/2020, convertito dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, commi 3 e 3-bis, secondo i quali è possibile svolgere le attività correlate ai fondi del cinque per mille per l’anno finanziario 2017 entro la data del 31/10/2020; inoltre per il solo anno 2020, il termine per la redazione del rendiconto è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme.

– la possibilità di destinare le somme percepite a titolo di cinque per mille per attività finalizzate a far fronte all’emergenza sanitaria in corso o al sostegno di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che operino per il contenimento e la gestione della suddetta emergenza. Con riferimento al secondo quesito, si osserva che possono essere considerate ammissibili ai fini della rendicontazione del contributo del cinque per mille, spese sostenute per far fronte all’emergenza sanitaria in corso solo se le stesse siano imputate ad attività rientranti nell’oggetto sociale e coerenti con le proprie finalità statutarie. Pertanto, l’emergenza epidemiologica in atto non può ex se fondare l’ammissibilità, ai fini dell’utilizzo del contributo del cinque per mille, di spese da sostenere in deroga alle previsioni statutarie, tali da determinare una modifica dell’oggetto o dello scopo sociale, che possono essere legittimamente apportate in ossequio alle disposizioni contenute nello statuto nonchè, nel caso di soggetti dotati di personalità giuridica, alle previsioni di cui al D.P.R. n.361/2000.

Nota n. 4344 del 19/05/2020 Min. Lavoro

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