Assistenza sociale esente IVA per prestazioni di ippoterapia

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In breve

Le associazioni di assistenza sociale sono state esentate dall’IVA per le prestazioni di ippoterapia a seguito della richiesta di una di esse.

Governo, regioni e province autonome, in base ad un accordo, hanno dato le linee guida che definiscono gli ambiti applicativi e le caratteristiche delle terapie con animali.  

Le associazioni, che possiedono i requisiti fissati dalle linee guida stabilite in materia, sono state esentate dall’IVA per le prestazioni terapeutiche che prevedono l’impiego di un animale. Posso essere erogate a fronte di una prescrizione medica che ne conferma la necessità.

L’ippoterapia rientra tra le terapie definite dalle linee guida approvate dalla regione, svolta per disabilità psicofisiche, con l’autorizzazione dell’ASL, da un’associazione. La stessa a cui l’agenzia delle entrate risponde (risposta n. 560 del 28 novembre 2020).

L’associazione aveva chiesto se alle prestazioni di “Terapie assistite con gli animali” (TAA) potesse applicare il regime IVA n.n. 18 e 27-ter dell’art. 10 del dpr 633/72.

L’istante fa presente di svolgere anche altre prestazioni complementari; opera come struttura sanitaria privata semplice per la messa a disposizione dell’attività di ippoterapia per la cura di disabilità fisiche e psichiche. L’ADE considera l’associazione con personalità giuridica costituita senza scopo di lucro.

Si descrivono “attività socio-assistenziali a rilevanza sanitaria” quelle attività che attraverso percorsi assistenziali integrati, devono soddisfare, anche nel lungo periodo, le azioni di cura e di riabilitazione (ex art. 3-septies del dlgs 502/92). La pet therapy è stata regolamentata sia a livello regionale che nazionale.

In Friuli Venezia Giulia sono state approvate le linee guida per gli interventi assistiti con gli animali (IAA). L’associazione si è adeguata alle indicazioni della Regione. Successivamente gli enti territoriali sono stati obbligati ad adottare le norme contenute nell’accordo stesso. Vengono stabilite inoltre di quali figure professionali deve dotarsi un’equipe per esercitare la pet therapy e l’associazione deve disporre delle figure professionali sanitarie riabilitative richieste.

Organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute che forniscono assistenza pubblica previste dall’art. 41 della legge 833/78, enti finalizzati all’assistenza sociale e del terzo settore (non commerciale), sono esentati dall’IVA per le prestazioni socio-sanitarie nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Con la disposizione n. 27-ter dell’art. 10 l’ADE ritiene possa essere applicabile, considerato l’obiettivo dell’associazione e la natura delle prestazioni di ippoterapia erogate con personale sanitario qualificato.

In possesso di prescrizione medica che dichiara il bisogno di prestazione sanitaria con la funzione di tutela della salute, l’ADE autorizza quindi l’associazione a fatturare in esenzione IVA le prestazioni di terapia con animali fornite.

Nel caso in cui questo non verrà fatto, l’intento di qualificare gli interventi assistiti con gli animali (in particolare con il cavallo) anche in previsione di un loro possibile inserimento nei livelli essenziali di assistenza, sbiadirà al cospetto di chi continua a giocare con le parole e non solo…

ItaliaOggi del 28/11/2020, pag. 32, a firma Franco Ricca

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