Adeguamento degli Statuti delle Onlus

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In breve

Per adeguare i loro statuti alla Riforma del Terzo Settore, le Onlus potranno percorrere due strade. Nell’articolo di Gabriele Sepio su Il Sole 24 Ore vengono spiegati gli adempimenti a cui dovranno provvedere le Onlus entro il 31 marzo 2021 con la maggioranza dell’assemblea ordinaria.

Il regime fiscale di favore verrà meno a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui la Commissione Europea avrà autorizzato le nuove misure introdotte dal Codice del Terzo settore. Si aprirà un periodo di transizione in cui le Onlus potranno scegliere se rimanere ancora iscritti all’Anagrafe unica istituita presso l’AdE o accedere immediatamente al Registro, assumendo la qualifica di ente del Terzo settore.

I TERMINI

Fino al 31 marzo 2021, le Onlus potranno adeguare gli statuti al Codice del Terzo settore beneficiando delle maggioranze e delle modalità previste per l’assemblea ordinaria. Alla scadenza sarà comunque possibile adeguarsi ma con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria. Sarà fondamentale individuare un’attività di interesse tra i settori di cui all’articolo 5 del Cts o dell’articolo 2 del Dlgs 112/2017. Le clausole su assenza di scopo di lucro andranno ritoccate per adeguarsi alla nuova formulazione dei decreti della riforma. Alcune delle nuove disposizioni contengono regole incompatibili con la disciplina Onlus. Si potrà deliberare l’adozione di un nuovo testo di statuto, che diventerà efficace e operativo al verificarsi della stessa condizione sospensiva.

LE OPZIONI

  1. Entrare nel Registro una volta che l’AdE abbia provveduto a trasmettere l’elenco degli enti iscritti nell’Anagrafe;
  2. Continuare a mantenere l’attuale qualifica sino all’abrogazione del relativo regime fiscale.

Le Onlus potranno accedere al Registro dal momento in cui questo sarà operativo e fino al 31 marzo dell’anno successivo all’abrogazione dell’anagrafe delle Onlus.

LA FISCALITA’

Nel caso di immediata iscrizione al Runts, l’ente continuerà ad applicare i benefici legati alle agevolazioni previste in tema di erogazioni liberali. Per la determinazione del reddito si applicheranno le regole ordinarie del Tuir, ad esempio per le Onlus che non svolgono attività commerciale o che gestiscono patrimoni erogando denaro/beni a sostegno di soggetti svantaggiati. Potranno continuare ad applicare l’aliquota Ires dimezzata fino al periodo d’imposta successivo all’autorizzazione dell’Unione Europea. Per le Onlus che svolgono attività commerciale converrà mantenere la qualifica fino all’abrogazione del relativo regime beneficiando della tassazione agevolata prevista dal Dlgs n. 460/1997 ed occorrerà rinviare l’efficacia delle modifiche statutarie di adeguamento al termine di cui all’articolo 104, comma 2, del Cts.

Il Sole 24 Ore del 28/01/2021, pag. 27, a firma Gabriele Sepio

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