REGISTRO DEI VOLONTARI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA – enti iscritti al Runts

Condividi questa pagina:

In breve

I volontari devono essere assicurati e vengono indicati in un apposito registro tenuto dagli Enti del Terzo Settore (Decreto Min. 6/10/2021).

Per gli enti iscritti al RUNTS c’è l’obbligo di assicurare i volontari che operano nel terzo settore, sia che siano occasionali che continuativi. I non occasionali devono essere trascritti in un apposito registro numerato e timbrato da un notaio o un segretario comunale; è tutto dettato dal D.Lgs. 117/2017 art. 17-18. I volontari sono assicurati contro gli infortuni e malattie e per la responsabilità civile per danni ai terzi ed entrambe sono collegate allo svolgimento della loro attività.

Gli occasionali invece sono poi inseriti in un’altra sezione a parte.

Registro dei volontari

Tutti gli Enti del Terzo Settore che hanno dei volontari (parliamo di quelli non occasionali) , devono quindi tenere un registro e assicurarli contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività e inoltre per la responsabilità civile dovuta a terzi.

Bisogna considerare però che la rete associativa ha la possibilità di accedere ai dati, ma non può modificarli (come cambiare la data o le scritture), perché questo compito spetta agli Enti del Terzo Settore.

Come è redatto il registro

Vediamo come è composto il registro dei volontari:

  • viene numerato progressivamente in tutte le pagine;
  • è timbrato su ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale abilitato;
  • in fondo ci deve essere scritto il numero di pagine da cui è composto;
  • infine serve la firma di un pubblico ufficiale (notaio o segretario comunale).

Gli iscritti, come anticipato sopra, dovranno essere i NON occasionali e i dati che verranno indicati nel registro sono:

  • nome e cognome del volontario
  • data e luogo di nascita
  • indirizzo di residenza o domicilio
  • Codice Fiscale
  • data di iscrizione
  • data di un’eventuale cessazione

Il registro può essere tenuto anche in forma elettronica e/o telematica, ma importante che le scritture e la data non si possano alterare.

Importante che il registro dei volontari sia ben distinto dal “libro degli associati o aderenti”, quindi i soci che effettuano volontariato devono essere iscritti in tutti e due i registri.

Gli stessi dati vanno inseriti anche per quelli occasionali, però sono messi in una sezione a parte.

Polizza Assicurativa

L’art. 18 del D.Lgs. 117/2017 prevede che gli ETS che hanno a disposizione volontari, debbano assicurare quest’ultimi contro gli infortuni, malattie e per la responsabilità civile verso i terzi. Questo riguarda sia quelli occasionali che non.

Gli Ets possono stipulare le polizze assicurative sia in forma collettiva che numerica.

Le polizze determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati e garantiscono tutti coloro che fanno volontariato.

I non occasionali sono assicurati sulla base del registro dei volontari;

Invece per gli occasionali l’assicurazione si basa a seconda dei dati riportati nella sezione a parte del registro o attraverso polizze di forma numerica, sempre in riferimento ai dati forniti dall’ente

La sua validità parte dalle ore 24 del giorno dell’iscrizione e termina alle ore 24 del giorno di cessazione.

Ma chi controlla le coperture assicurative? Se ne occupa l’IVASS, che è l’acronimo di “Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni”, mentre il registro dei volontari e tutta la documentazione è tenuta dagli enti del terzo settore.

L’ente del terzo settore è tenuto a conservare una copia digitale dei documenti riguardanti l’assicurazione che saranno tenuti e aggiornati per un periodo di almeno 10 anni, in modo da presentarli in caso di controllo.

Condividi questa pagina:

Scopri i vantaggi di Fisconoprofit

Registrati

Partner