Il riconoscimento del Coni garantisce il regime fiscale agevolato

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In breve

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha ammesso il regime fiscale agevolato per una associazione sportiva dilettantistica che sia riconosciuta dal Coni

Con la sentenza n. 1839/06/2022 dello scorso 26 aprile, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha dichiarato il regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione, riconosciuta dal Coni.

Il caso in questione prende avvio dall’impugnazione promossa da un’associazione sportiva davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, avverso un avviso di accertamento che riscontrava mancati pagamenti connessi a maggiori imposte, dirette e indirette. L’associazione deduceva, tra i propri motivi di ricorso, il difetto di motivazione dell’atto, la non riconducibilità dei proventi alla categoria dei ricavi ex art. 85 d.P.R. 917/1986, meglio conosciuto come TUIR (norma che individua quali sono i ricavi), e l’applicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 10, comma 1, n. 20 d.P.R. 633/1972 (norma che definisce le esenzioni Iva e ricomprende, tra queste: “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni”).

La CTP individuava in capo all’a.s.d. i requisiti per accedere al regime agevolato, in quanto questa era stata riconosciuta dal Coni, che è l’ente pubblico competente a curare l’organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 242/1999 (cosiddetto decreto Melandri, che ha confermato la natura pubblicistica del Comitato olimpico nazionale italiano, già prevista dalla legge n. 426 del 1942). Per questi motivi, il giudice tributario accoglieva il ricorso dell’associazione e, conseguentemente, annullava l’atto impugnato, riconoscendo così l’esenzione spettante alla società sportiva.

Ma la vicenda giudiziale andava avanti. Infatti, l’Agenzia delle Entrate non demordeva e presentava ricorso in appello per carenza di motivazione della sentenza in riferimento all’agevolazione fiscale e ai presupposti richiesti.

Queste censure però non hanno trovato accoglimento nella sentenza n. 1839/06/2022 della CTR, che ha rigettato in toto l’appello, motivando la propria decisione nel senso di ritenere la pronuncia di primo grado non generica, in quanto essa condivideva l’orientamento giurisprudenziale secondo cui i compensi percepiti da un’associazione sportiva sono esenti da Iva quando l’attività svolta è stata formalmente riconosciuta dagli organismi della pubblica amministrazione competenti nel settore oppure da organismi da essi vigilati e dipendenti, come le Federazioni sportive (Cassazione, Sez. V, n. 8623/2012; Cassazione, Sez. VI, n. 12698/2017).

Nel merito della questione, il Coni, organo dell’amministrazione competente per il mondo sportivo, aveva riconosciuto quell’associazione, in quanto affiliata alla Federazione italiana nuoto e inserita nel Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche.

Per questi motivi l’associazione può usufruire dell’esenzione richiesta ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 20 del d.P.R. 633/1972, in materia di Iva.

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