L’inquadramento dei lavoratori sportivi nella Riforma dello sport

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In breve

La riforma dello sport, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio, prevede diverse novità per i lavoratori sportivi, che richiederebbero più tempo per opportuni chiarimenti

Come è stato ampiamente annunciato, con l’inizio del 2023 (sempre che non venga decisa una proroga all’ultimo istante) scatteranno tutte le novità, riguardo al lavoro sportivo e non solo, che il legislatore ha inteso apportare a questo settore con la Riforma dello Sport.

Vengono infatti eliminate molte differenze tra il dilettantismo e professionismo per quanto riguarda l’inquadramento lavoristico. Uno sportivo, che svolge la propria attività dietro corrispettivo, potrà essere inquadrato come lavoratore autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c., o come subordinato.

Per rientrare nella figura della co.co.co. è richiesto il rispetto di alcuni requisiti: svolgere le attività in osservanza dei regolamenti delle Federazioni, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, e non superare le 18 ore settimanali, con l’esclusione della partecipazione alle manifestazioni sportive dal computo delle ore. Risulta però complicato calcolare i limiti quantitativi previsti, soprattutto quando l’attività sia svolta a favore di più organismi.

In particolare, il decreto correttivo reintroduce il riferimento all’art. 2, comma 2 d.lgs. 81/2015 (Jobs Act), che non estende la disciplina del rapporto di subordinazione per le collaborazioni a fini istituzionali, svolte per associazioni e società sportive dilettantistiche.

Un altro profilo significativo della riforma attiene alla quantificazione delle retribuzioni per il tetto imposto dall’art. 8 del d.lgs. 36/2021 sull’assenza di fine di lucro e in particolare sul divieto di distribuzione di utili. La norma richiama l’art. 3, commi 2 e 2-bis del d.lgs. 112/2017 sull’impresa sociale, prevedendo che i compensi dei lavoratori non possano superare il 40% di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Su questo aspetto sarà fondamentale considerare le indicazioni fornite dalla nota 2088/2020 del ministero del Lavoro.

Novità importanti sono previste anche per i volontari sportivi, i quali potranno ottenere solo il rimborso delle spese sostenute al di fuori del territorio comunale di residenza. Così facendo, si potrebbero generare delle disparità di trattamento basate sulla residenza del soggetto, che avrebbero degli impatti rilevanti soprattutto per chi risiede nelle grandi città.

Il Sole 24 ore del 13 dicembre 2022, a firma Jessica Pettinacci e Gabriele Sepio

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