Le nuove norme sul lavoro sportivo per il dilettantismo

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In breve

La Riforma dello Sport, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo gennaio, ma che sembra possa essere rinviata di sei mesi, introdurrà diverse tutele per i lavoratori sportivi dilettanti

Dalla Riforma si avrà finalmente una moltitudine di tutele, che ad oggi manca, per tutti i titolari di contratti di prestazione sportiva dilettantistica, i quali potranno così godere delle tutele assistenziali e previdenziali e di istituti come la maternità, la disoccupazione, la cassa integrazione e l’indennità per infortuni.

Con l’introduzione del Registro delle attività sportive dilettantistiche si avrà la certificazione dell’effettiva attività svolta dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, che con l’iscrizione otterranno l’effetto costitutivo. E se eventualmente sarà previsto l’obbligo di deposito del bilancio e dello statuto, sarà anche possibile riconoscere la personalità giuridica alle associazioni sportive, pur in assenza di patrimonio. I terzi creditori potranno, dunque, accedere al registro e verificare le condizioni patrimoniali del sodalizio.

Per l’iscrizione al precedente Registro Coni, che nonostante la riforma dovrebbe continuare ad esistere, il Collegio di Garanzia del Coni a sessioni unite aveva stabilito, nel 2021, che i sodalizi dovessero svolgere sia l’attività didattica sia quella agonistica, in una delle discipline sportive riconosciute dal Coni, mancando la definizione legislativa di sport. Il Consiglio nazionale del Coni aveva sanato le posizioni di moltissime associazioni fino a fine 2021, ma nulla era stato deciso per il 2022.

Una soluzione si potrebbe trovare nell’art. 38, comma 1-bis d.lgs. 36/2021, il quale richiede, per mantenere l’iscrizione al Registro, che le A.s.d e le S.s.d svolgano l’attività sportiva in tutte le sue forme, senza distinzioni tra agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria. Condividendo questa lettura, non è richiesto lo svolgimento contemporaneo di tutte le attività.

La riforma risolverà, infine, il problema dei compensi, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m) TUIR, che prevedeva la possibilità di versare somme fino a diecimila euro senza richiedere il tesseramento o la predisposizione allo svolgimento di attività sportive, non essendo prevista una controprestazione specifica.

ItaliaOggi di venerdì 16 dicembre, ‘La disoccupazione e lo sport’, a firma Guido Martinelli

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