La Riforma dello Sport dimezza i contributi pensionistici

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In breve

Il decreto correttivo ha modificato la norma sul trattamento pensionistico degli sportivi

L’art. 35 del d.lgs. 36/2021 disciplina il trattamento pensionistico che concerne tutti i lavoratori sportivi subordinati, senza alcuna distinzione tra settore professionistico e dilettantistico in cui sia svolta la propria prestazione.

Innanzitutto, saranno tutti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP) che sarà così rinominato Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPLS), il quale è un fondo previdenziale a favore degli sportivi, fino all’entrata in vigore degli effetti del decreto limitato esclusivamente ai professionisti, gestito direttamente dall’INPS (a partire dal 1° gennaio 2012 a seguito della riforma Fornero), attraverso cui vengono erogate le prestazioni previdenziali di invalidità, vecchiaia e superstiti in sostituzione dell’assicurazione generale obbligatoria

L’articolo in oggetto è stato interessato da alcune modifiche intervenute col decreto correttivo (d.lgs. 163/2022), in particolare apportate dall’art. 23, che è andato a incidere specialmente sui commi 6, 7, 8 e ha introdotto i commi da 8-bis a 8-quinquies.

Come è stata delineata, pertanto, la normativa in questione prevede che i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o autonomi, operanti nell’area del dilettantismo, avranno garantita l’assicurazione previdenziale e assistenziale e saranno iscritti alla gestione separata INPS.

Per coloro che rientrino in una delle due suddette categorie, iscritti alla gestione separata e, al contempo, assicurati anche presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e l’aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sarà portata al 24% (art. 35, comma 6), superando quella che nella versione originaria della riforma era stata determinata nella misura del 10%.

Per i co.co.co., invece, iscritti alla gestione separata e non assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota è fissata stabilmente al 25% con l’aggiunta delle ulteriori aliquote previste per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS (art. 35, comma 7), superando la frammentazione iniziale, che era stata stabilita in misura crescente col passare degli anni 20% per il 2022, 24% per il 2023, 30% per il 2024 e 33% per il 2025 e futuro.

Anche per gli autonomi, iscritti alla gestione separata e non assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota è ferma al 25% (art. 35, comma 8) ed è definitivamente tramontato il medesimo riparto crescente nel tempo.

Per tutte queste categorie è stato stabilito, ai sensi del comma 8-bis, che l’aliquota contributiva sarà calcolata solamente sulla porzione di compenso che superi i 5.000 euro annui; perciò nulla è dovuto finché il compenso rimanga al di sotto di tale soglia.

Inoltre, per i primi cinque anni e, quindi, fino al 31 dicembre 2027, tale contribuzione oltre i 5.000 euro sarà dovuta solo per la metà. È infatti stabilito dal comma 8-ter il limite del 50% dell’imponibile contributivo e la riduzione in misura equivalente dell’imponibile pensionistico, di modo da permettere a tutti gli enti del settore di potersi adattare con un minor aggravio.

I lavoratori sportivi che siano titolari di rapporto di co.co.co. devono eseguire, su base mensile, la comunicazione all’INPS dei dati retributivi e delle informazioni per calcolare i contributi dovuti; tale adempimento sarà reso più semplice, in via telematica, attraverso il Registro delle attività sportive dilettantistiche.

Infine, qualora il rapporto di lavoro sia iniziato prima del termine di decorrenza degli effetti della riforma, slittato, a seguito dell’intervento del 21 dicembre del Governo sul decreto milleproroghe, al 1° luglio 2023, non si potrà ottenere il recupero contributivo.

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