Personalità Giuridica nel Runts: scelte dell’Ente

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In breve

Personalità giuridica: cosa comporta averla oppure no (autonomia patrimoniale perfetta/imperfetta) e come ottenerla.

Prima di analizzare bene il concetto di personalità giuridica, il nostro diritto privato individua la “persona giuridica” come un complesso organizzato di persone e di beni, attribuendone la capacità di assumere posizioni giuridiche, facendone così un soggetto di diritto.

Da questa definizione deriva la capacità dell’ente di essere titolare di diritti e obblighi in modo autonomo rispetto alle persone che lo compongono o amministrano.

La caratteristica principale delle persone giuridiche è quella di godere di autonomia patrimoniale, cioè: il livello di separazione esistente tra il patrimonio dell’ente e quello degli associati.

Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta

All’interno del diritto privato, l’autonomia patrimoniale si divide in:

  • Autonomia perfetta: prevista per le associazioni riconosciute, le fondazioni e le società di capitali;
  • Autonomia imperfetta: tipica di associazioni non riconosciute e di società di persone.

Nell’autonomia perfetta, il creditore si può avvalere soltanto sul patrimonio dell’ente e non su quello degli associati o amministratori, ponendoli di fronte a norme civilistiche (es. tenuta di libri contabili), onde evitare possibili abusi.

Nell’autonomia imperfetta, invece, i debiti contratti dall’ente espongono gli associati (o gli amministratori) anche alla necessità di dover far fronte alla loro estinzione con le proprie risorse.

Questi concetti di base non si modificano di fronte ad un’eventuale iscrizione al RUNTS da parte dell’ente, ma semplicemente cambia il riferimento normativo.

Per gli ETS in fase di iscrizione al Runts, o con successivo intento nel farlo, l’ente deve riferirsi all’art 22 del DLgs 117/2017, dimostrando di possedere un patrimonio minimo vincolato di €15.000 per gli enti associativi e di € 30.000 per le fondazioni. (Approfodimento: Patrimonio minimo per l’ottenimento della personalità giuridica)

L’ente senza personalità giuridica – autonomia patrimoniale imperfetta

Il patrimonio dell’ente senza personalità giuridica rimane separato da quello degli associati o amministratori.

Tale separazione è definita “separazione parziale” in quanto per le obbligazioni assunte dall’associazione, anche le persone che ne fanno parte e hanno agito per conto dell’ente rispondono con il loro patrimonio personale.

La riforma del Terzo Settore non prevede la necessità per l’ETS di essere dotato di personalità giuridica.

Gli ETS riconosciuti e iscritti al Runts che rientrano in questo contesto, potranno godere liberamente delle proprie agevolazioni fiscali, ferma restando una responsabilità generale dei soggetti che ne fanno parte (art 38 codice civile).

L’ente con personalità giuridica – autonomia patrimoniale perfetta

Nella situazione di autonomia patrimoniale perfetta esiste una netta separazione del patrimonio dell’ente delle persone fisiche che vi prendono parte.

Nel caso si decidesse di acquisire la personalità giuridica, il proprietario del patrimonio è l’ente quindi:

  • Chi utilizza beni dell’ente non è nella situazione giuridica di chi adopera beni propri, visto che il titolare del bene è l’ente;
  • I creditori degli associati o degli amministratori dell’ente non possono pretendere l’adempimento dall’ente stesso;
  • I creditori dell’ente non possono pretendere dagli associati o dagli amministratori di quest’ultimo il pagamento delle sue obbligazioni.

Acquisto della personalità giuridica per gli ETS

Dopo la richiesta di iscrizione al Runts attestata dal notaio, il riconoscimento per gli ETS è determinato dall’iscrizione su domanda dell’interessato nel registro delle persone giuridiche, istituito al di fuori del Runts presso:

  • Le prefetture: per gli enti che operano a livello internazionale, nazionale e multi-regionale;
  • Le Regioni: per gli enti che limitano la propria attività all’ambito regionale.

E’ importante sottolineare come per gli ETS che intendono dotarsi di personalità giuridica, esistono due casistiche:

  • ETS già dotati di personalità giuridica acquisita in base alla procedura del DPR 361 del 2000
  • ETS che l’acquisiscono successivamente l’iscrizione al Runts, facendo riferimento all’art. 22 del D. Lgs. 117/2017

Nel primo caso, l’ETS che al momento dell’iscrizione al Runts risulti già dotato di personalità giuridica (DPR 361/2000), verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dalla riforma del Terzo Settore, conserva di diritto l’autonomia patrimoniale perfetta.

Invece nel secondo caso, l’ETS al momento dell’iscrizione può scegliere se acquisire o no la personalità giuridica seguendo la procedura sopracitata (D. Lgs. 117/2017 art. 22) con le seguenti specifiche:

Per le associazioni e fondazioni del Terzo settore già in possesso della personalità giuridica e che ottengono l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche è sospesa fino a quando verrà mantenuta l’iscrizione nel Runts.

Nel periodo di sospensione, queste associazioni e fondazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione. Nella possibilità di una successiva cancellazione dal Runts, la stessa viene riattivata senza soluzione di continuità, permettendo all’ente la conservazione dell’autonomia patrimoniale perfetta.

Fonte: RATIONonprofit n. 2/2022, pag. 11 – “Personalità giuridica nel Runts: scelte dell’ente” di Cristiano Corghi

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