Terzo Settore: le proposte per ODV e APS

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In breve

Riforma Terzo Settore: proposto all’UE il tetto di € 130mila sui ricavi per accedere alle agevolazioni fiscali.
Intervento marginale sull’IVA

Gli aspetti più importanti trattati dalla Riforma del Terzo Settore sono: le norme settoriali in materia IVA e quelle legate ai principi generali.

Su queste tematiche è intervenuto il Codice del Terzo Settore con l’art. 86 del Dlgs 117/2017Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono applicare il regime forfetario di cui al presente articolo se nel periodo d’imposta precedente hanno percepito ricavi non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea“.

L’art 86 consente alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi annui inferiori a 130mila euro, di poter accedere ad un regime agevolato per determinare il reddito d’imposta derivante dalle attività commerciali con coefficienti pari a:

  • 1 % per le ODV;
  • 3 % per le APS.

Sebbene le operazioni poste in essere restino nel campo IVA, questa franchigia le esonera dal versamento dell’imposta, dalla presentazione della relativa dichiarazione e anche dalla conservazione dei registri e dei documenti.

A questo modello si ispira l’art 4 del DPR 633/1972, riformulato nel 2021 con effetto dal 1° gennaio 2024, che prevedrà l’inclusione in campo IVA di alcune delle principali operazioni poste in essere dalle realtà non profit, ma escludendo le ODV e APS con ricavi annui non superiori a 65mila euro; franchigia che sarà innalzata a 130mila euro con l’autorizzazione da parte dell’Unione Europea sui regimi fiscali.

L’innalzamento a 130mila euro permetterebbe alle ODV e APS di poter applicare il trattamento di favore previsto dall’art 86.

IVA Terzo Settore: cosa sarebbe opportuno fare per chi sceglie di non iscriversi al Runts

La franchigia sopracitata potrebbe essere presa a riferimento per rivalutare l’impatto che l’IVA avrebbe dal primo gennaio 2024 sui corrispettivi degli Enti non profit che decidono di non accedere al Runts .

Inserire un tetto al di sotto del quale sarebbero esclusi gli adempimenti ai fini IVA, sarebbe una soluzione valida per evitare un enorme impatto fiscale per le realtà di piccole dimensioni, soprattutto quelle associative, i cui corrispettivi specifici rappresentano un’entrata fondamentale per la sopravviveva dell’ente.

Il Sole 24 ore del 19 gennaio 2023 “Opportuno fissare un plafond di operazioni ritenute fuori campo” di Raffaele Rizzardi e Gabriele Sepio

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