L’inquadramento dei rapporti di lavoro sportivi

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In breve

La proroga della Riforma a luglio consente di analizzare e concentrarsi su alcuni aspetti del lavoro sportivo che presentano delle incongruenze

Con il rinvio al 1° luglio 2023 dell’entrata in vigore della Riforma del lavoro sportivo è possibile risolvere alcune criticità emerse su taluni aspetti della normativa.

Per iniziare, sarebbe opportuno definire in maniera puntuale quali rapporti di lavoro sono applicabili ai lavoratori sportivi. L’attuale norma prevede, infatti, diverse soluzioni (subordinato, autonomo, co.co.co.) che rischiano di esporre associazioni e società sportive dilettantistiche a contenziosi circa l’inquadramento.

Altro problema riguarda la presunzione legale per le collaborazioni coordinate e continuative, nell’area del dilettantismo, che non superino le 18 ore settimanali nello svolgimento della prestazione. Questa soluzione non consente un’agevole classificazione del rapporto lavorativo e, in caso di contenzioso, gli enti sportivi potrebbero essere chiamati a dover fornire la prova contraria per attestare la non esistenza di un vincolo di subordinazione.

Un aspetto da considerare per l’inquadramento dei lavoratori sportivi riguarda quelle categorie di rapporti che per loro natura sono caratterizzate dall’occasionalità. Sono così, per esempio, gli arbitri, i direttori di gara e i dirigenti che non ricevono un compenso fisso, ma gettoni di piccolo importo quando partecipano ad attività sportive.

Nella versione originaria del d.lgs. 36/2021 art. 25, comma 4, si prevedeva per questi soggetti il riconoscimento di una prestazione occasionale secondo la disciplina applicabile in materia. Con il decreto correttivo 163/2022 si è abrogato questo comma e quindi è stata esclusa la possibilità di applicare a queste situazioni la disciplina del rapporto occasionale, riconoscendo come lavoratore sportivo solo colui che presta la propria attività con continuità e a fronte di un corrispettivo.

Questa soluzione, però, non si coordina integralmente con il resto delle previsioni del decreto, che permettono di inquadrare come lavoratore sportivo l’autonomo, nella forma della co.co.co. Per queste tipologie di prestazioni, inoltre, sarebbe opportuno poter applicare la soglia di esenzione fiscale prevista per le co.co.co. o, almeno, mantenere l’art. 67, comma 1, lett. m) TUIR, definendo i compensi sotto forma di redditi diversi e possibilmente stabilendo dei limiti giornalieri.

Il Sole 24 ore di giovedì 26 gennaio, ‘I rapporti di co.co.co. con il limite di 18 ore settimanali’

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