Terzo settore: ingresso limitato da clausole statutarie

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In breve

La nuova massima n. 15 emanata dalla Commissione “Terzo settore” del Notariato di Milano.

Le associazioni del Terzo Settore possono prevedere statutariamente specifici limiti all’ingresso degli associati, purché non siano mai discriminatori e siano in linea con lo scopo dell’ente.

L’art. 21 del Codice del Terzo Settore (CTS) prevede, tra l’altro, i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura “secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta” e tali clausole non precludono l’iscrizione nel Runts (come confermato dalla sentenza Tar Veneto 368/2023 del 24/3/2023 e Nota Mlps n. 4581 del 6/4/2023).

La citata massima del Notariato lombardo sottolinea che “lo scopo di garantire che la compagine associativa sia formata, e, nel corso della vita dell’ente, venga arricchita, da soggetti che siano portatori di interessi coerenti con quelli perseguiti dall’ente. Conseguentemente, la disciplina dei requisiti di accesso non ha carattere discriminatorio se orientata a garantire in modo ragionevole la conservazione tra gli associati della piena condivisione dello scopo dell’associazione e l’attività di interesse generale da essa perseguita, elementi questi ultimi che costituiscono i criteri per verificare l’ammissibilità di clausole statutarie che impongono particolari requisiti soggettivi per l’ingresso di nuovi associati”.

Tali valutazioni per le associazioni dotate di personalità giuridica, ai sensi dell’art. 22 CTS, vengono rimesse al Notaio, sia in fase di costituzione che di modifica da depositare al Runts, verifica che avrà ad oggetto “la coerenza con gli scopi dell’ente ed il carattere non manifestamente discriminatorio di clausole che impongano requisiti soggettivi per l’adesione all’ente”. In ogni caso, anche per le associazioni non riconosciute, le valutazioni sono poi rimesse al RUNTS.

Per le APS (Associazioni di Promozione Sociale) gli aspetti discriminatori richiedono particolare attenzione visto che l’art. 35, comma 2, CTS stabilisce che la qualifica di APS non possa essere riconosciuta alle “associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati”.

Italia Oggi di giovedì 6 luglio 2023, pag. 30, a firma di Luciano De Angelis

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