D.Lgs. n. 120 del 29 agosto 2023: l’esenzione dai contributi fino a 5mila euro

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In breve

Inps Gestione Separata con aliquota 25% (ridotta al 50% fino al 31/12/27) a cui vanno aggiunti 2,03% per le tutele (coloro che hanno già una posizione contributiva applicano aliquota al 24%, ridotta del 50%).

Uno degli argomenti più attuali del cd. “correttivo-bis”, pubblicato il 4 settembre 2023 (G.U. n. 206), è quello che disciplina la figura del “lavoratore sportivo” e qualifica il rapporto di lavoro in ambito dilettantistico. Per poter configurarsi tale rapporto, lo sportivo dilettante deve essere tesserato alla Fsn/Dsa/Eps a cui la Asd/Ssd è affiliata e deve svolgere una delle sette mansioni espressamente indicate nell’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021: atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara. Le ulteriori mansioni saranno quelle necessarie per ciascuna disciplina sportiva, che verranno approvate con decreto del Dipartimento dello Sport, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I rapporti di lavoro in ambito sportivo dilettantistico possono essere oggetto di lavoro subordinato e di co.co.co. amministrativo-gestionale (con procedura ordinaria), ovvero di lavoro autonomo (titolari di partita Iva), a cui vanno ad aggiungersi i cd. “co.co.co. sportivi”, di cui all’art. 409, c.p.c..

Mentre l’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2021 pone una soglia di 15mila euro di esenzione fiscale, tenendo però conto di quanto già percepito quali compensi art. 67, comma 1, lett. m) Tuir nel primo semestre 2023, ai fini previdenziali dovrà tenersi conto dei soli compensi erogati con effetto dal 1° luglio 2023.

Per i lavoratori autonomi e per i co.co.co. sportivi è prevista una esenzione contributiva fino a 5mila euro; alle somme eccedenti viene applicata l’aliquota della Gestione Separata Inps del 25%, che per i primi anni (fino al 31/12/2027) viene ridotta del 50%, aliquota ridotta di 1 punto percentuale (24) per chi ha già una posizione contributiva. Al 12,50% così calcolato per il co.co.co. sportivo, se non già iscritto, viene aggiunta l’aliquota del 2,03 (non riducibile) relativo alle tutele (malattia, maternità, disoccupazione, ecc.).

Il nuovo comma 3-bis dell’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 prevede che gli organismi sportivi possano avvalersi anche di prestazioni di lavoro autonomo occasionale secondo la normativa vigente.

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